Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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non costituisce una condizione per cui al contribuente non possa essere inflitta una pena. Per rimediare a questo problema, è necessario che la correzione di cui all’articolo 72 LIVA sia considerata un’autodenuncia esente da pena solo se le condizioni di cui all’articolo 13 DPA sono soddisfatte.

Art. 103

Cpv. 1

Secondo la decisione del Consiglio federale del 21 settembre 2012, la DPA deve essere applicata a tutte le infrazioni fiscali.

L’attuale articolo 103 capoverso 1 LIVA permette di separare i procedimenti fiscali da quelli penali. Tuttavia, nel diritto penale amministrativo sapere se le condizioni di una fattispecie oggettiva sono soddisfatte dipende dalla soluzione antecedente di una questione di diritto amministrativo. Una sottrazione d’imposta, ad esempio, presuppone un assoggettamento. Di conseguenza, non si comprende perché la questione dell’obbligo di pagamento debba essere decisa da un giudice penale anziché dalle autorità giudiziarie amministrative.

Questo scostamento dal diritto attuale consente di evitare che qualcuno venga giudicato colpevole di frode fiscale senza che abbia sottratto imposte.

Infine, occorre ricordare che questa «separazione» dei procedimenti è stata presa in considerazione allo scopo di garantire un’applicazione del diritto penale conforme alla CEDU. Tuttavia, l’adeguamento proposto del diritto penale amministrativo nonché dell’articolo 104 LIVA si allinea alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cosicché questa disposizione non è più necessaria.

Cpv. 4

Questo capoverso è superfluo, poiché secondo l’articolo 2 DPA le disposizioni generali del CP si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative.

Cpv. 5

La modifica del capoverso 1 comporta de facto l’abrogazione dell’attuale capoverso 5 dell’articolo 103 LIVA.

Art. 104

Con il presente disegno di legge, l’articolo 104 LIVA presenta un nuovo contenuto che sostituisce la norma attuale e si allinea alle disposizioni applicabili in ambito di imposte dirette. In questo articolo è chiaramente definito che i mezzi di prova ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio o di una multa per violazione degli obblighi procedurali non possono essere impiegati in un procedimento penale.

Cpv. 1

Questa disposizione è superflua poiché la garanzia di un procedimento equo è già sancita nella Costituzione federale (art. 29 cpv. 1). Questo principio è incontestabile