Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
cemente che tale infrazione era sconosciuta dall’«autorità competente» («prima che sia nota all’autorità competente»). Nei casi in cui l’apertura di un’inchiesta da parte dell’AFD, ad esempio contro un garagista indipendente, incita quest’ultimo a denunciarsi presso l’AFC per non aver dichiarato tutte le sue entrate, e se questa autodenuncia avviene prima che l’AFD sia riuscita ad avvertire l’autorità competente, non si può parlare di autodenuncia. Il legislatore ha intenzionalmente mirato al pentimento attivo, considerando esclusivamente l’autodenuncia di un autore dell’infrazione pentito. Infatti, quest’ultimo deve comunicare all’autorità la sua infrazione di propria iniziativa, senza essere spinto dalla paura che l’autorità sia già sulle tracce della sua infrazione o che quest’ultima sia scoperta per altri motivi, ad esempio a seguito di una denuncia di terzi.
Il testo dell’articolo 102 capoverso 2 LIVA non pone condizioni all’impunità. Tuttavia, ciò è contrario all’obiettivo perseguito da questa disposizione. Occorre perlomeno considerare che l’infrazione non deve essere nota all’autorità competente. Inoltre, dal momento in cui le persone interessate da questa disposizione sono dei contribuenti in base all’articolo 12 capoverso 3 DPA, appare logico e giusto imporre loro le stesse condizioni che devono soddisfare i contribuenti di cui all’articolo 102 capoverso 1 LIVA, ovvero che aiutino l’autorità, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro, a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta o da restituire e che si adoperino seriamente per pagare l’imposta dovuta o da restituire. L’articolo 13 capoverso 1 DPA include anche le persone non assoggettate all’imposta («chiunque ha denunziato») e colma questa lacuna.
Infine, occorre partire dal presupposto che l’articolo 102 capoverso 3 LIVA deve poter essere applicato a tutti i soggetti giuridici menzionati all’articolo 7 DPA e non solo alle persone giuridiche. Di conseguenza, l’autodenuncia deve poter essere effettuata da tutte le persone menzionate all’articolo 6 capoverso 2 e 3 DPA. L’articolo 13 capoverso 2 AP DPA/ARS colma questa lacuna facendo in modo che l’autodenuncia (esente da pena) possa essere effettuata da parte dei soggetti giuridici di cui all’articolo 7 DPA anche negli altri ambiti del diritto tributario.
Art. 102
Si rimanda al commento agli articoli 13 DPA e 101 capoverso 1 AP LIVA/ARS.
Per quanto riguarda la correzione del rendiconto, si evidenzia la seguente situazione inammissibile: se nel quadro di un controllo viene accertato che un’imposta precedente è stata reclamata e versata indebitamente, il contribuente può correggere successivamente le lacune nel suo rendiconto e, addirittura, non è punito nei casi in cui ha agito intenzionalmente e non ha restituito l’importo dell’imposta precedente ottenuta indebitamente (art. 72 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 96 cpv. 6 LIVA). È pur vero che per l’autodenuncia la LIVA esige che il contribuente si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta o da restituire (art. 102 cpv. 1 lett. b LIVA); tuttavia, nel caso di una correzione successiva da parte del contribuente, ciò