Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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ed è stabilito anche nell’articolo 6 CEDU. In Svizzera, tutti i tribunali di tutti le istanze devono applicare le garanzie della CEDU, poiché esse costituiscono parte del nostro ordinamento giuridico e sono quindi direttamente applicabili.
Cpv. 2
Il commento relativo al capoverso 1 si applica anche al capoverso 2. Questo principio è parimenti incontestabile. Al massimo si potrebbe ipotizzare una precisazione dell’articolo 39 DPA in considerazione dell’articolo 158 CPP.
Cpv. 3
L’articolo 104 capoverso 3 LIVA è stato istituito con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) relativa all’articolo 6 CEDU. In un caso svizzero attinente al diritto tributario, la CEDU ha stabilito che l’obbligo di cooperazione può rivelarsi incompatibile con le garanzie sancite nell’articolo 6 CEDU, in particolare con la facoltà di non rispondere e il diritto di non deporre a proprio carico. In un caso del genere, l’obbligo di cooperazione che prevale nella procedura amministrativa deve lasciare la precedenza alla facoltà di non rispondere, garantita dall’articolo 6 CEDU.
La facoltà di non rispondere impedisce alle autorità di esercitare pressione o coercizione per indurre l’interessato a fornire le informazioni richieste. Il diritto di non deporre a proprio carico presuppone quindi che le autorità cerchino di fondare la loro argomentazione senza ricorrere a mezzi di prova ottenuti con la coercizione. Secondo la CEDU vi è coercizione soprattutto se l’autorità commina una multa al contribuente perché si è rifiutato di fornire determinate informazioni.
Le proposte di modifica degli articoli 38 e 39 AP DPA nonché dell’articolo 104 LIVA consentono di allinearsi alla giurisprudenza relativa all’articolo 6 CEDU, senza pregiudicare la regolare esecuzione di controlli o senza intralciare il procedimento penale.
Cpv. 4
Conformemente all’articolo 32 capoverso 2 Cost. l’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Ne consegue che anche questo capoverso è superfluo.
Tuttavia, si deve constatare che nella versione attuale dell’articolo 38 DPA non vengono precisati né la forma né il contenuto dell’apertura dell’inchiesta, sebbene con questo atto procedurale si debba chiarire il contenuto degli atti designando l’imputato e il reato contestatogli.
Art. 105
A seguito dell’applicazione degli articoli 11 AP DPA e 12 capoverso 4 DPA alla LIVA, l’articolo 105 LIVA deve essere abrogato.
Art. 106