Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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revisione della legge basata sulle Raccomandazioni rivedute del GAFI16, si prevede di disciplinare in maniera definitiva all’articolo 29 capoverso 2bis LRD l’assistenza amministrativa dell’Ufficio di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali. Un’assistenza amministrativa più ampia sarebbe in contraddizione sia con lo stretto vincolo di scopo dell’Ufficio di comunicazione, sia con le direttive internazionali in materia di scambio di informazioni tra uffici di comunicazione. Per questo motivo anche le comunicazioni di servizi partner esteri (financial intelligence units, FIU) possono essere trasmesse soltanto previo accordo espresso. L’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione corrisponde a queste regolamentazioni nel senso che la LIFD rinvia alla LRD.

Art. 120

Capoverso 1: l’attuale rinvio all’articolo 184 LIFD deve essere adeguato alla nuova numerazione degli articoli: la prescrizione dell’azione penale sarà disciplinata dall’articolo 193 AP LIFD/ARS.

Capoverso 3: nella legislazione in vigore l’avvio di un procedimento penale per sottrazione consumata d’imposta o per frode fiscale determina l’interruzione della prescrizione del diritto di tassare.

Con l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI le disposizioni penali esistenti sono completate con l’aggiunta di un crimine (frode fiscale, art. 177 cpv. 2 AP LIFD/ARS risp. art. 186 cpv. 1bis AP LIFD/GAFI). L’AP LIFD/GAFI aggiunge pertanto i crimini fiscali all’articolo 120 capoverso 3 lettera d. Questa modifica deve essere ripresa. Il rinvio ai crimini fiscali comprende le fattispecie della frode fiscale, commessa dal contribuente o attuata dal rappresentante (art. 177 AP LIFD/ARS), nonché dell’appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 179 AP LIFD/ARS).

Art. 152

Secondo la legislazione in vigore l’apertura di un procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta. In seguito all’introduzione della fattispecie criminosa anche questa disposizione deve essere completata. L’AP LIFD/GAFI completa quindi l’articolo 152 capoverso 2 LIFD con i crimini fiscali. Questa modifica deve essere ripresa nel presente capoverso.

Art. 153 cpv. 1bis

In seguito all’ampliamento e alla ridefinizione delle fattispecie penali questa disposizione deve essere estesa in generale ai reati fiscali (art. 174–179 AP LIFD/ARS) e

16 Cfr. in merito le spiegazioni dettagliate contenute nel testo posto in consultazione sulla «Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012»: http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02691/index.html?lang=it