Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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non può comprendere soltanto le sottrazioni d’imposta. Inoltre la norma attuale dell’articolo 153 capoverso 1bis LIFD viene riformulata.
Art. 166
Secondo la legislazione in vigore per la riscossione delle multe possono essere concesse facilitazioni di pagamento. Il nuovo diritto applicabile ai procedimenti penali fiscali prevede una normativa propria per la riscossione delle multe e delle pene pecuniarie. Il campo d’applicazione dell’articolo 166 deve essere pertanto limitato al credito fiscale, agli interessi afferenti e ai relativi costi. La questione delle facilitazioni di pagamento per le multe e le pene pecuniarie è retta dal nuovo diritto procedurale applicabile: poiché in seguito alla modifica dell’articolo 166 la LIFD non contiene più alcuna disposizione corrispondente, alla riscossione delle multe si applica in linea di massima l’articolo 10 AP DPA/ARS. Dato che questo articolo stabilisce solo che (d’ora in poi) non sarà possibile commutare le multe per inosservanza di prescrizioni d’ordine, vale quanto segue:
in caso di mancato pagamento delle multe per inosservanza di prescrizioni
d’ordine si procede al loro incasso in via esecutiva;
in caso di mancato pagamento di altre multe e pene pecuniarie si applicano le
prescrizioni del CP (art. 35 e 36 cpv. 2–5 in combinato disposto con gli art. 35 e 36 CP). In questo modo tali sanzioni possono essere commutate in pene detentive sostitutive.
Queste norme non escludono peraltro che le autorità convengano un piano di pagamento di comune accordo con la persona tenuta al pagamento.
Osservazione preliminare agli art. 174–179
A causa del rinvio dell’articolo 180 capoverso 1 AP LIFD/ARS, le disposizioni penali degli articoli 14–17 AP DPA/ARS si applicano anche alle imposte dirette. Al riguardo occorre osservare che le disposizioni penali dell’AP LIFD/ARS sono limitative nella misura in cui concernono fattispecie penali speciali. Ne consegue che l’articolo 14 DPA non è applicabile (cfr. art. 176 e 177 AP LIFD/ARS). La fattispecie dell’articolo 15 DPA è già contenuta in quella della frode fiscale (art. 177 AP LIFD/ARS). Per contro, l’AP LIFD/ARS non contiene alcuna norma speciale sulla soppressione di documenti e il favoreggiamento, ragione per cui sono applicabili le fattispecie penali corrispondenti dell’AP DPA/ARS (art. 16 e 17 AP DPA/ARS):
In ambito di imposte e tasse, documenti come i libri contabili sono molto impor-
tanti ai fini di una tassazione corretta o del controllo delle autotassazioni. Non è raro che essi costituiscano l’unico mezzo di prova. La soppressione di documenti pregiudica notevolmente la corretta tassazione o il chiarimento di un eventuale sospetto di reato. Indipendentemente dal fatto che un reato fiscale possa essere dimostrato, la presente norma sanziona la violazione dell’obbligo di conservazione (cfr. art. 126 LIFD), destinato ad assicurare le prove.