Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 17 AP DPA/ARS è una norma speciale rispetto all’articolo 305 CP.
Da un lato, essa garantisce che il favoreggiatore e la persona favoreggiata o le persone coinvolte siano perseguiti e giudicati dalla stessa autorità amministrativa. D’altro lato, la norma dell’articolo 17 capoverso 2 AP DPA/ARS impedisce che il favoreggiatore possa essere sanzionato più severamente della persona favoreggiata. Essa impedisce pertanto disparità di trattamento in caso di infrazioni, con il risultato che – contrariamente alla comminatoria della pena prevista dall’articolo 17 capoverso 1 AP DPA/ARS – le sottrazioni d’imposta non sono punite con una pena detentiva o una pena pecuniaria, ma soltanto con una multa.
Art. 174
Il capoverso 1 riprende l’attuale fattispecie oggettiva e soggettiva della violazione di obblighi procedurali (art. 174 LIFD) aggiungendovi una rubrica.
La violazione di obblighi procedurali è disciplinata espressamente come contravvenzione. In questo senso sono escluse l’istigazione e la complicità (cfr. art. 5 DPA). Se non viene pagata, la multa non può essere commutata in una pena detentiva sostitutiva (cfr. art. 10 cpv. 1 seconda frase DPA), ma va incassata in via esecutiva.
Nella legislazione in vigore la violazione degli obblighi procedurali è punita con la multa fino a 1000 franchi e in casi gravi o di recidiva con la multa fino a 10 000 franchi. D’ora in avanti la pena comminata sarà retta dalle disposizioni generali del CP, che in caso di contravvenzioni prevede una multa massima di 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP). L’applicabilità dell’articolo 106 capoverso 1 CP discende dall’articolo 333 capoverso 1 CO e dall’articolo 2 DPA in combinato disposto con l’articolo 180 capoverso 1 AP LIFD/ARS.
Non è punibile soltanto la perpetrazione intenzionale del reato, ma anche quella per negligenza. Non è invece punibile il tentativo (art. 105 cpv. 2 CP e art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS).
Se nel caso concreto la multa non supera i 2000 franchi e l’imputato, ricevuta notifica dell’ammontare della multa, rinuncia a ogni rimedio giuridico dopo che è stata resa nota l’entità della multa, il decreto penale può essere emanato senza stesura preliminare di un processo verbale finale («procedura abbreviata»; cfr. art. 65 cpv. 1 DPA). Conformemente alla DPA esiste quindi una procedura semplice per multare, ad esempio, l’invio della dichiarazione d’imposta oltre i termini prescritti e per collegare la decisione relativa alla multa alla decisione di tassazione.
Secondo la legislazione in vigore, se la violazione degli obblighi procedurali è stata commessa a favore di una persona giuridica, è punita quest’ultima; sono fatte salve le pene inflitte alla persona fisica che agisce (cfr. art. 181 cpv. 2 LIFD). Come spiegato al numero 2.2.1 più sopra, d’ora in poi le persone fisiche che agiscono saranno punite in virtù dell’articolo 29 CP. Ciò si applica anche alla violazione degli obblighi procedurali che incombono alle persone giuridiche.
Art. 175