Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 riprende la regolamentazione attuale dell’articolo 178 capoverso 1 LIFD. Si tratta di un reato speciale. Per caratteristica speciale si intende l’obbligo di annunciare beni successori nella procedura d’inventario della pertinente devoluzione d’eredità.

La complicità e l’istigazione continuano ad essere punibili (finora art. 178 cpv. 1 LIFD); ciò risulterà dall’articolo 5 DPA in combinato disposto con l’articolo 180 capoverso 1 AP LIFD/ARS. Per il resto si applica per analogia il commento all’articolo 176 AP LIFD/ARS concernente la punibilità della partecipazione e del rappresentante senza caratteristiche speciali.

La legislazione in vigore prevede una multa di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo. Questo importo differenziato delle multe non viene ripreso, ma si stabilisce in linea generale una multa massima di 50 000 franchi. L’entità della multa terrà conto del grado di colpevolezza. L’importo massimo della multa corrisponde a una norma di diritto speciale fatta salva nell’articolo 106 capoverso 1 CP.

Capoverso 2: in linea di principio il tentativo di contravvenzione non è punibile (cfr. art. 105 cpv. 2 CP e art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS). Per attenersi alla regolamentazione vigente della punibilità del tentativo (cfr. art. 178 cpv. 3 LIFD) è pertanto necessaria una norma esplicita. L’attenuazione facoltativa della pena discende dall’articolo 22 segg. CP, applicabile in virtù del rinvio all’articolo 333 capoverso 1 CP e all’articolo 2 DPA in combinato disposto con l’articolo 180 capoverso 1 AP LIFD/ARS.

Nell’ipotesi che gli obblighi procedurali siano stati violati a favore di una persona giuridica, si persegue e si punisce la persona fisica che ha commesso il reato fiscale a favore di questa persona giuridica.

Art. 176

L’articolo 176 AP LIFD/ARS riprende gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie attuale della sottrazione d’imposta (art. 175 LIFD). Esso descrive il modo di procedere che conduce alla sottrazione d’imposta e quindi alla violazione di base dell’assoggettamento. Per questo motivo il suo contenuto deve rimanere invariato. Esso costituisce inoltre la base dei delitti qualificati che dovranno essere introdotti nel quadro dell’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI. Poiché le nuove fattispecie delittuose e criminose poggiano sull’articolo 176 AP LIFD/ARS (specialità), nel quadro della presente revisione non deve essere effettuata alcuna modifica a livello di contenuto.

Capoverso 2: La pena massima possibile – ovvero una multa fino al triplo dell’importo dell’imposta sottratta – è mantenuta in caso di reato intenzionale. La legge stabilirà come pena massima in caso di negligenza una multa pari al semplice importo dell’imposta sottratta. La multa ordinaria e la multa minima così come previste dalla legislazione in vigore saranno eliminate. Queste modifiche consentiranno in futuro in ogni caso una commisurazione della pena adeguata alla colpa.