Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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La multa è altresì commisurata all’imposta sottratta, se l’autore non ha sottratto le proprie imposte, ma ha agito a favore di una persona giuridica. In questi casi la multa comminata si basa sull’imposta sottratta a favore della persona giuridica.

Capoverso 3: in linea di principio il tentativo di contravvenzione non è punibile (cfr. art. 105 cpv. 2 CP e art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS). Per attenersi alla regolamentazione vigente della punibilità del tentativo (cfr. art. 178 cpv. 3 LIFD) è pertanto necessaria una norma esplicita. Per quanto concerne il tentativo di sottrazione d’imposta la legislazione in vigore prevede una comminatoria speciale della pena in deroga alla parte generale del CP, a cui si rinuncia. D’ora in avanti la pena sarà disciplinata dall’articolo 22 segg. CP, applicabile in virtù del rinvio all’articolo 333 capoverso 1 CP e all’articolo 2 DPA in combinato disposto con l’articolo 180 capoverso 1 AP LIFD/ARS. In virtù di queste disposizioni la pena può essere attenuata.

La sottrazione d’imposta è un reato speciale. La legislazione in vigore prevede una fattispecie speciale nel caso delle persone che sottraggono imposte per conto del contribuente senza che quest’ultimo ne abbia conoscenza e ne abbia espresso la volontà (autore senza caratteristiche speciali; «attuare»), di quelle che sottraggono le imposte del contribuente unitamente a quest’ultimo («partecipare»; correità materiale) e istigano a commettere una sottrazione d’imposta o vi prestano aiuto (cfr. art. 177 LIFD). Esse sono punite con una multa fino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva con una multa fino a 50 000 franchi (art. 177 cpv. 2 LIFD).

Questa fattispecie speciale e la comminatoria specifica della pena non sono riprese. La punibilità e la pena di queste persone si basano sui principi della DPA e del diritto penale generale:

 la punibilità di persone che, in qualità di rappresentanti del contribuente, sot-

traggono imposte per suo conto (nella legislazione in vigore: «attuare») sarà retta d’ora in poi dall’articolo 6 DPA. Esse sottostanno alla medesima comminatoria di pena degli autori contribuenti;

 chiunque sottrae imposte del contribuente unitamente a quest’ultimo, ma non ne

ha le sue caratteristiche speciali di contribuente (nella legislazione in vigore: «partecipare») beneficia obbligatoriamente di un’attenuazione della pena (cfr art. 26 CP);

 in materia di contravvenzioni, l’istigatore e il complice sono punibili nel campo

d’applicazione della DPA (art. 5 DPA in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS). Secondo le disposizioni generali del CP il compartecipe a un reato speciale sottostà alla medesima comminatoria di pena dell’autore, ma beneficia obbligatoriamente di un’attenuazione della pena (cfr. art. 26 CP).

Secondo la legislazione in vigore queste persone rispondono solidalmente del ricupero d’imposta (cfr. art. 177 cpv. 1 LIFD; art. 181 cpv. 2 e 3 LIFD). L’articolo 12 capoverso 3 DPA prevede una normativa analoga che si applicherà anche ai procedimenti penali fiscali concernenti le imposte dirette in virtù del rinvio alla DPA. L’articolo 12 capoverso 3 DPA interviene quindi al posto delle disposizioni attualmente in vigore dell’articolo 177 capoverso 1 LIFD. Esso si applica pertanto anche all’autore che commette un reato a favore di una persona giuridica (cfr. l’attuale art.