Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
È attualmente pendente una revisione che prevede l’adeguamento alle disposizioni generali del CP delle disposizioni in materia di sanzioni e di prescrizione della LIFD e della LAID. L’articolo 179 AP LIFD/ARS riprende in una nuova formulazione la regolamentazione che prevede tale revisione per la fattispecie vigente dell’articolo 187 LIFD. La possibilità di comminare una multa risulta dall’articolo 42 capoverso 4 CP (in combinato disposto con l’art. 333 cpv. 1 CP). Non è pertanto necessario stabilirla espressamente in questa disposizione.
Come la sottrazione d’imposta e la frode fiscale, anche l’appropriazione indebita di imposte alla fonte è un reato speciale. Per quanto riguarda la punibilità delle persone senza caratteristiche speciali vale per analogia il commento all’articolo 176 AP LIFD/ARS.
Art. 180
Capoverso 1: la procedura di perseguimento e di giudizio dei reati penali fiscali e dell’inosservanza di prescrizione d’ordine ai sensi degli articoli 174–179 AP LIFD/ARS, rispettivamente dei reati in materia di imposte dirette ai sensi degli articoli 16 e 17 DPA, è retta per analogia dalla DPA e dalla relativa ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa17. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie.
Se nel caso concreto la multa non supera i 2000 franchi e l’imputato, ricevuta notifica dell’ammontare della multa, rinuncia a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale («procedura abbreviata»; cfr. art. 65 cpv. 1 DPA). Nell’ambito della DPA esiste quindi una procedura semplice per liquidare i casi bagatella.
Capoverso 2: se vengono sottratte imposte su più periodi fiscali, le multe previste al riguardo non devono essere cumulate. L’articolo 9 DPA non è applicabile. Si tratta di un distanziamento dalla prassi che prevede la comminazione di una multa separata per ognuno dei periodi fiscali nei quali sono state sottratte le imposte. Sovente tuttavia queste multe singole sono calcolate al ribasso rispetto a quanto sarebbe dovuto in base al grado di colpevolezza, al fine di attenuare le ripercussioni del cumulo. Nei risultati l’applicazione del principio di inasprimento della pena non dovrebbe avere conseguenze fondamentali sull’entità della multa.
Se l’autore ha commesso altri reati penali fiscali occorrerà tenerne adeguatamente conto nella commisurazione della pena. In questo modo si intende impedire che all’autore venga inflitta una pena eccessiva (cfr. art. 181 cpv. 2 AP LIFD/ARS).
Nella misura in cui il perseguimento e il giudizio dei reati fiscali rientrano nella competenza di esecuzione dei Cantoni viene meno la possibilità di deferire la causa penale alla Corte penale ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 DPA.
17 RS 313.32