Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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181 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 177 cpv. 1 LIFD). La responsabilità solidale è indicata nel decreto penale, nella decisone penale e nella sentenza penale (cfr. art. 64 cpv. 1, art. 70 e art. 79 DPA); se non vengono emessi simili atti deve essere emanato un ordine di confisca indipendente (cfr. art. 66 DPA).

Nel caso delle sottrazioni d’imposta a favore di una persona giuridica occorre identificare e punire la persona fisica che agisce. Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione dell’autore esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica. In questo caso, la persona giuridica non diviene il soggetto punibile, ma è solamente chiamata in causa per il pagamento della multa. Se la multa applicabile supera i 5000 franchi la persona fisica deve essere comunque identificata e deve essere preso in considerazione il dispendio corrispondente.

L’articolo 102 CP (responsabilità dell’impresa) non è applicabile (cfr. 105 cpv. 1 CP). Se non è possibile determinare l’autore e se la multa applicabile supera i 5000 franchi, la sottrazione rimane pertanto impunita.

Art. 177

L’articolo 177 riprende l’articolo 186 capoversi 1–3 AP LIFD/GAFI.

L’avamprogetto GAFI riprende la punibilità delle persone giuridiche in materia di sottrazione d’imposta esistente nella legislazione in vigore e la statuisce anche in caso di frode fiscale (cfr. art. 186a AP LIFD/GAFI). Poiché nel frattempo la punibilità delle persone giuridiche viene abrogata, decade la necessità di una regolamentazione speciale per le persone giuridiche. L’articolo 186a AP LIFD/GAFI deve essere stralciato.

Se per carente organizzazione interna il fatto non può essere ascritto a una persona fisica determinata, la frode fiscale è ascritta all’impresa in virtù dell’articolo 102 capoverso 1 CP.

L’articolo 186 capoverso 4 AP LIFD/GAFI stabilisce la responsabilità solidale dei partecipanti al reato anche in ambito di frode fiscale. Si veda al riguardo il commento all’articolo 176 AP LIFD/ARS.

La frode fiscale ai sensi dell’articolo 177 AP LIFD/ARS è un reato speciale. Per quanto riguarda la punibilità e la pena dei partecipanti si applica per analogia il commento all’articolo 176 AP LIFD/ARS.

Art. 178

Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 178 corrisponde all’attuale articolo 180 LIFD. A seguito dell’ampliamento e della nuova formulazione delle fattispecie la normativa deve comprendere – oltre alla sottrazione d’imposta – anche gli altri reati fiscali.

Art. 179