Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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una pena detentiva o di rinviare la causa a giudizio non viene presa a livello politico. Inoltre, in considerazione della loro conoscenza dell’incartamento, le autorità inquirenti sono in grado di valutare al meglio la gravità del reato.

Capoverso 4: contro le conseguenze di un’apertura intempestiva di un procedimento sussiste una protezione giuridica completa:

L’apertura di un procedimento penale presuppone un sospetto fondato di reato fiscale. Al riguardo occorre rilevare circostanze concrete di una riduzione indebita dell’imposta. In tal modo si garantisce che il procedimento penale non venga avviato senza una valida ragione. Tuttavia, se un procedimento penale viene avviato senza sufficienti indizi di reato o se si procede a un’operazione d’inchiesta sproporzionata, l’interessato può interporvi reclamo. Se si rileva che una raccolta di prove – come ad esempio la richiesta di informazioni presso una banca – è inammissibile, tale raccolta viene sanzionata. In questo modo le prove ottenute non sono utilizzabili. Le prove non utilizzabili devono rimandare al fascicolo e non possono essere prese in considerazione per la procedura di tassazione (procedura amministrativa).

Questa protezione giuridica interviene tuttavia soltanto una volta intrapresa l’operazione d’inchiesta.

Per ovviare al timore che un procedimento penale possa essere senz’altro avviato per ottenere informazioni bancarie destinate alla procedura di tassazione, la norma del presente capoverso prevede un ulteriore ostacolo precedente allo svolgimento di un’operazione d’inchiesta. Infatti, oltre a sufficienti indizi di reato, la richiesta di informazioni presso banche presuppone inoltre l’autorizzazione del direttore della competente amministrazione cantonale delle contribuzioni. La richiesta di informazioni presso banche da parte delle autorità fiscali è considerata un intervento incisivo nella sfera finanziaria privata. La regolamentazione del capoverso 4 tiene conto di questa circostanza.

Art. 183a

Se l’infrazione fiscale all’imposta federale diretta e quella alle leggi fiscali cantonali sono giudicate dalla stessa autorità, secondo l’articolo 49 capoverso 1 CP dovrebbe essere inflitta una pena unica. In deroga a questo principio, l’articolo 183a stabilisce che per l’infrazione alla LIFD deve essere inflitta una pena separata. Questa deroga è riconducibile alle diverse condizioni che devono essere adempite per poter impugnare le sentenze mediante ricorso al Tribunale federale in virtù del diritto federale rispettivamente del diritto cantonale.

L’articolo 183a AP LIFD/ARS riprende a livello materiale la normativa di cui all’articolo 188 capoverso 3 LIFD, ma ne estende il campo d’applicazione alle pene pecuniarie e alle multe.

Art. 184

Capoverso 1: la DPA si applica soltanto per analogia ai procedimenti delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Occorre pertanto stabilire quali autorità cantonali siano competenti al posto delle autorità federali previste dalla DPA. Ciò