Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
L’esecuzione dell’imposta federale diretta compete ai Cantoni. Essi ricevono a tale scopo un indennizzo pari al 17 per cento delle imposte, delle multe, delle pene pecuniarie e degli interessi incassati (cfr. art. 195 cpv. 1 AP LIFD/ARS). Decade quindi un rimborso delle spese più elevato o integrativo ai sensi dell’articolo 98 DPA.
Art. 181
In linea di principio l’articolo 49 CP si applica anche al giudizio dei reati fiscali, segnatamente anche quando a titolo di pena si pronunciano multe (cfr. il commento all’art. 180 cpv. 2 AP LIFD/ARS, che dichiara inapplicabile l’art. 9 DPA). Tuttavia, poiché diversamente dal diritto penale ordinario nell’ambito del procedimento penale fiscale sussistono competenze diverse, fintanto che non vi è stato deferimento all’autorità giudiziaria penale, la norma dell’articolo 49 capoverso 1 CP può essere applicata soltanto in caso di fattispecie giudicate da una sola e unica autorità amministrativa. Al fine di garantire per quanto possibile l’osservanza del principio dell’articolo 49 CP, l’articolo 181 AP LIFD/ARS impone che nella commisurazione della pena si tenga adeguatamente conto delle pene passate in giudicato. In questo modo si vuole impedire che all’autore venga inflitta una pena eccessiva se giudicato da autorità amministrative differenti.
Art. 181a
A seguito della nuova struttura, questo numero d’articolo è superfluo.
Art. 182
L’articolo 182 riprende l’attuale regolamentazione dell’articolo 183 capoverso 1bis LIFD, che tiene conto del divieto di autoincriminazione.
Art. 183
Capoverso 1: il perseguimento penale compete in linea di massima all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta.
Capoverso 2: di regola, lo stesso reato comporta un’infrazione sia all’imposta federale diretta sia alla legislazione fiscale cantonale. La norma di competenza di cui al capoverso 2 garantisce che l’infrazione fiscale all’imposta federale diretta venga perseguita e giudicata dalla stessa autorità che persegue e giudica il medesimo reato sotto il profilo della legislazione fiscale cantonale.
Capoverso 3: conformemente all’articolo 21 capoverso 1 e all’articolo 73 capoverso 1 DPA, il dipartimento predisposto decide in merito al rinvio a giudizio al tribunale competente. In deroga a questa normativa, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può procedere, nel proprio ambito di competenza, al rinvio a giudizio senza dover presentare una simile richiesta alla direzione (delle finanze) o al dipartimento (delle finanze) predisposti. Di conseguenza, la decisione di infliggere