Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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7 Pareri relative alle singole disposizioni dell’AP LIVA
In merito alle modifiche della LIVA proposte si sono espressi solo pochi partecipanti, i quali hanno adottato al riguardo una posizione critica. In particolare l’OC IVA ed economiesuisse ritengono che la presente revisione del diritto penale fiscale annulli la maggior parte dei miglioramenti apportati al diritto fiscale in materia di IVA a favore dei contribuenti. I partecipanti reputano tale revisione tanto più inopportuna se si considera che dall’introduzione della nuova legge l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non ha acquisito esperienze pratiche significative con le nuove disposizioni procedurali e pertanto non è in grado di comprovare che dette disposizioni impediscano nella prassi un perseguimento penale efficace.
7.1 Fattispecie
7.1.1 Sottrazione d’imposta
L’OC IVA, economiesuisse, la FSA e la CF criticano gli adeguamenti proposti delle fattispecie17, perché comporterebbero un inasprimento ingiustificato del diritto. In merito all’articolo 96 capoverso 4 lettera a LIVA sottolineano che una messa in pericolo dell’imposta non può costituire una sottrazione d’imposta secondo la sistematica della legge, poiché nel caso di una messa in pericolo il risultato del reato non sarebbe la riduzione dell’imposta. Inoltre attualmente il tentativo di sottrazione d’imposta sarebbe già punibile18, per cui l’elemento della messa in pericolo fa riferimento a un atto materiale che sarebbe al momento già soggetto a una sanzione. Se dovesse effettivamente esserci la necessità di inasprire il trattamento sanzionatorio dei reati in materia d’imposta sull’importazione, la messa in pericolo del credito dell’imposta sull’importazione dovrebbe essere disciplinato in una disposizione a sé stante.
7.1.2 Pena
La FSA è favorevole alla rinuncia alle multe in funzione del risultato e al passaggio alle multe con importo massimo limitato per tutte le tasse. Pertanto approva la soppressione dell’articolo 97 capoverso 1 secondo periodo LIVA.
7.2 Questioni concernenti il diritto in materia di prescrizione
7.2.1 Inizio e fine della prescrizione dell’azione penale
Secondo la CF, l’OC IVA ed economiesuisse le disposizioni sulla prescrizione dell’articolo 11 AP DPA che saranno applicate in futuro non tengono conto delle particolarità della procedura di autotassazione. In particolare nel caso dell’imposta sul valore aggiunto spesso il momento in cui è stato commesso un determinato reato non sarebbe immediatamente chiaro. Il diritto vigente19 considererebbe questa circostanza basandosi per l’inizio della prescrizione sul passaggio in giudicato del credito fiscale. Questa conquista nell’ambito della certezza del diritto dovrebbe essere mantenuta. Essi chiedono pertanto che almeno per l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e l’imposta sull’acquisto il passaggio in giudicato del credito fiscale costituisca la base per l’inizio della prescrizione dell’azione penale. Il termine di prescrizione dovrebbe essere di due anni20 e non di cinque anni21 come per le altre tasse. Nulla si opporrebbe a disciplinare anche in futuro la prescrizione per
17 Art. 96 cpv. 1 e cpv. 4 AP LIVA. 18 Cfr. art. 96 cpv. 5 LIVA e art. 96 cpv. 6 AP LIVA. 19 Art. 105 cpv. 1 LIVA 20 Cfr. art 11 cpv. 1 DPA. 21 Cfr. art. 11 cpv. 2 DPA.