Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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4.4 Diversi
4.4.1 Non luogo a procedere, abbandono
Secondo la FSA la regolamentazione dell’articolo 103 capoverso 4 secondo periodo LIVA, secondo cui se si prescinde dal procedimento penale deve essere emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, deve essere estesa all’insieme del diritto penale fiscale. Ciò garantirebbe, da un lato, la certezza del diritto, segnatamente quando la procedura di ricupero d’imposta e il procedimento penale sono condotti dalla stessa autorità. Dall’altro, aiuterebbe gli interessati laddove le autorità impiegano il mezzo coattivo della tassazione d’ufficio per far accettare una stima.
4.4.2 Apertura di procedimenti penali, abbandono
Apertura di procedimenti penali: secondo SwissHoldings mancano condizioni chiaramente definite per quando è possibile aprire un procedimento penale.
L’ASA sottolinea che le inchieste, soprattutto in ambito di imposte indirette, sono legate a costi considerevoli. Al fine di impedire che vengano aperti procedimenti penali con leggerezza, la decisione di apertura dovrebbe quindi essere motivata e notificata all’interessato. Inoltre, dovrebbe essere previsto un rimedio giuridico per l’interessato. Anche secondo la FSA l’apertura di un procedimento penale dev’essere comunicata per scritto e senza indugio all’imputato. Ciò varrebbe anche in vista della possibilità delle autorità di richiedere documenti bancari; l’interessato dovrebbe avere la possibilità di fornirli personalmente e non dovrebbe venire a conoscenza soltanto molto tempo dopo l’apertura del procedimento, che tali documenti sono già stati richiesti dall’autorità. In quest’ottica la regolamentazione prevista all’articolo 38 capoverso 1bis AP DPA sarebbe insufficiente e la regolamentazione vigente dell’articolo 104 capoverso 4 LIVA andrebbe estesa a tutto il diritto penale fiscale.
Alla luce delle conseguenze (in particolare la possibilità di provvedimenti coattivi), il Cantone FR chiede che sia definito a livello di legge, o almeno nel messaggio per il tramite di esempi, quando sussiste un sospetto sufficientemente fondato per aprire un procedimento penale fiscale in ambito di imposte dirette.
4.4.3 Responsabilità solidale dei partecipanti a un reato fiscale
Nella procedura di consultazione sull’avamprogetto GAFI Raiffeisen, il GCO, la FSA, l’ASB, l’OAD FSA/FSN, l’OAD-ASA, l’ABES e Walderwyss hanno espresso un parere negativo in merito alla responsabilità solidale dei partecipanti alla sottrazione d’imposta11 (in ambito di imposte dirette):
l’ASB in particolare osserva che esistono già norme penali per punire le persone che partecipano a un delitto o a un crimine. Inoltre a causa della nozione giuridica di «partecipazione», la proposta comporta un rischio di responsabilità per l’intermediario finanziario, nel caso in cui il suo cliente commettesse una sottrazione d’imposta, difficile da valutare. La responsabilità solidale in merito alle imposte sottratte è inoltre contraria al principio del diritto penale. Di conseguenza bisognerebbe anche stralciare la responsabilità solidale dagli articoli 177 capoverso 1 LIFD e 56 capoverso 3 LAID. In compenso bisognerebbe aumentare considerevolmente la multa prevista all’articolo 177 LIFD in caso di istigazione, complicità o concorso a una sottrazione d’imposta. Essa dovrebbe essere portata a 50 000, e a 250 000 franchi in casi gravi. (…). L’OAD-ASA indica che bisogna ritornare all’espressione «istigazione, complicità, concorso». Per il GCO la proposta è in sé logica ma dovrebbe essere ristretta agli atti
11 In caso di partecipazione a una sottrazione d’imposta, vigente art. 177 cpv. 1 LIFD (alla fine); in caso di frode fiscale secondo l’avamprogetto GAFI, art. 186 cpv. 4 AP LIFD/GAFI. D’ora in poi si applicherà l’art. 12 cpv. 3 DPA (come già per le imposte indirette).