Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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commessi intenzionalmente a danno del fisco svizzero e qualificati come riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero12.
4.4.4 Prescrizione dell’azione penale
Confronta le osservazioni riguardanti la prescrizione al numero 7.2.1.
4.4.5 Prescrizione dell’obbligo di pagamento o di restituzione
La FSA indica che l’articolo 12 DPA permette ricuperi d’imposta benché secondo le pertinenti disposizioni del diritto fiscale il credito fiscale sia già caduto in prescrizione. Questa disposizione sarebbe inoltre una norma di diritto materiale che non dovrebbe essere inserita in una legge sulla procedura penale. Andrebbe oltre il diritto tributario materiale e sarebbe contraria alla separazione netta tra procedura di ricupero d’imposta e procedimento penale, richiesta segnatamente dalla FSA. Questa lacuna sarebbe stata colmata per quanto riguarda l’IVA tramite l’articolo 105 capoverso 3 LIVA13. La FSA ha pure specificato che il diritto al ricupero di un’imposta deve essere fondato sull’atto normativo pertinente a tale imposta. Per questo motivo l’articolo 12 DPA dovrebbe essere soppresso e tutti gli atti normativi fiscali dovrebbero essere adeguati alle considerazioni fatte in occasione della revisione del diritto in materia di IVA.
Anche l’OC IVA, economiesuisse e la CF auspicano che la prescrizione del diritto di pagamento o restituzione risulti dalla singola legge amministrativa. Sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto, se per chiarire i termini di prescrizione del diritto materiale si dovessero consultare due atti normativi.
5 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’AP AIMP
L’avamprogetto riprende l’adeguamento dell’articolo 3 capoverso AIMP proposto
nell’avamprogetto GAFI. Nell’avamprogetto GAFI la DB aveva chiesto di sopprimere la limitazione prevista in questa disposizione. Sarebbe inoltre in contraddizione con la coerenza e lo spirito dell’avamprogetto GAFI affermare il principio secondo cui l’assistenza amministrativa in materia penale non è concessa nelle questioni fiscali14.
6 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’AP LTB e dell’AP LIP
I pareri sull’assistenza amministrativa e sull’obbligo di comunicare15 sono riassunti al numero 8.1.
Secondo l’avviso del Cantone FR la revisione del diritto penale fiscale è l’occasione per esaminare la perdita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva16, in particolare perché ora è previsto un obbligo generale di comunicare tra le autorità interessate. In caso di distribuzione occulta dei dividendi, la doppia imposizione economica (società/azionista), l’accumulo di ricuperi d’imposta e diverse multe come pure la perdita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva avrebbero un effetto confiscatorio.
12 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pagg. 50-51. 13 Cfr. anche osservazioni al n. 7.2.3. 14 Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.4. 15 Art. 32 AP LTB; art. 36 AP LIP. 16 Art. 23 LIP