Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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4.2 Truffa qualificata in materia fiscale

4.2.1 Elementi costitutivi della truffa

Alcuni partecipanti delle cerchie interessate provenienti dal settore privato (CSNLAW, ASB, ASA, SwissHoldings7) criticano i concetti «con il concorso di terzi» e «particolarmente rilevante» (elementi costitutivi della truffa qualificata)8; essi non sarebbero stati precisati a sufficienza. Con il primo sarebbe stata inoltre ridotta la soglia fissata per la truffa qualificata in materia di fiscale e ciò comporterebbe un chiaro inasprimento.

il Cantone TI «è favorevole allo stralcio della collaborazione con terzi [recte: con il concorso di terzi] e al ritorno alla fattispecie della banda. Proprio per il fatto stesso che si tratta di un crimine dovrebbe sussistere un’organizzazione complessa. Rileva inoltre che la collaborazione con terzi sarebbe già coperta dai capoversi 1 e 2 dell’articolo 14 DPA («con astuzia»). In ambito di imposta preventiva, osserva che la prassi riconosce agli azionisti prestazioni valutabili in denaro (vantaggi) per importi anche modesti (da fr. 10 000 a fr. 20 000). Secondo il Cantone tali fattispecie non dovrebbero ricadere sotto l’articolo 14 capoverso 4 DPA9.

Nella procedura di consultazione riguardante l’avamprogetto GAFI il GCO aveva proposto di limitare la fattispecie ai reati gravi in materia di IVA sulla base della giurisprudenza relativa alla truffa in materia di IVA secondo l’articolo 146 CP [del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)]9. E GPF chiede di mantenere invariata la nozione di truffa fiscale in materia di imposte indirette9.

4.2.2 Multa cumulata

Vedi le osservazioni al numero 8.3.5 riguardanti l’articolo 177 capoverso 3 AP LIFD e l’articolo 55c capoverso 3 AP LAID.

4.3 Autodenuncia

Economiesuisse, l’OC IVA e la FSA esprimono un giudizio critico sull’unicità dell’autodenuncia esente da pena10 e sulla correlazione tra denuncia penale e persona che si è autodenunciata. Essi invitano a riflettere sul fatto che in caso di assunzione di un responsabile delle finanze potrebbe essere irrilevante se quest’ultimo abbia già presentato un’autodenuncia per una sottrazione d’imposta commessa da lui stesso o da un’impresa. Le persone che esercitano questo tipo di attività potrebbero essere svantaggiate sul mercato del lavoro se hanno già presentato una tale autodenuncia e non potrebbero quindi mai più farla per altri datori di lavoro. L’OC IVA ed economiesuisse affermano inoltre che il diritto penale debba innanzi tutto servire all’applicazione del diritto materiale e non alla punizione della colpa. In quest’ottica ogni autodenuncia dovrebbe comportare l’impunità.

La FSA chiede inoltre che - nella misura in cui vengano mantenute le diverse procedure - l’autodenuncia presentata a un’autorità di tassazione o inquirente abbia un effetto di impunità anche per tutte le altre tasse.

Confronta altri pareri sull’autodenuncia al numero 7.3.3 (riguardo all’IVA) e al numero 8.12.1 (riguardo alle imposte dirette).

7 Parere sull’avamprogetto GAFI, cfr. il rapporto del mese di settembre del 2013 sui risultati della procedura di consultazione concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (qui di seguito: rapporto sui risultati GAFI), n. 4.4.2. 8 Cfr. art. 14 cpv. 3 AP DPA ≈ art. 14 cpv. 4 DPA/GAFI. 9 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.2. 10 Art. 13 AP DPA