Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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l’imposta sul valore aggiunto in deroga ad altre leggi fiscali, ma in modo pragmatico e appropriato, tanto più che il Consiglio federale avrebbe deciso comunque di non riunire le disposizioni penali fiscali in un’unica legge.

La FSA ritiene che il termine di prescrizione previsto dal diritto penale debba essere adeguato in modo che per l’imposta sul valore aggiunto i termini di prescrizione siano pressoché uguali a quelli previsti da altre leggi fiscali.

7.2.2 Termine di prescrizione per proseguire un procedimento penale avviato

L’OC IVA, economiesuisse e la CF ritengono che il termine previsto dal diritto vigente entro cui occorre proseguire un procedimento penale avviato22 non dovrebbe essere soppresso. Esso rappresenterebbe, in considerazione dell’imperativo di celerità, una conquista a favore dei contribuenti.

7.2.3 Prescrizione dell’obbligo di pagamento o di restituzione

Confronta al riguardo anche il numero 4.4.5.

In merito alla prescrizione dell’obbligo di pagamento o di restituzione, l’OC IVA, economiesuisse e la CF sono contrari all’applicazione proposta delle disposizioni della DPA23 e sono favorevoli al mantenimento della regolamentazione derogatoria24 della LIVA. Stando a quanto essi riferiscono, preferire il procedimento penale non impedirebbe alle autorità fiscali di potere stabilire l’imposta prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto materiale. Se, contro ogni aspettativa, dovesse effettivamente sorgere un problema in questo contesto, occorrerebbe adeguare la LIVA in modo che, non appena viene avviato un procedimento penale, sia prevista una sospensione del termine di prescrizione assoluta per la durata del procedimento penale oppure si prolunghi il termine di prescrizione assoluta (per questo caso particolare).

7.3 Altre osservazioni

7.3.1 Separazione tra procedimento amministrativo e procedimento penale; utilizza-

zione delle prove

L’USS è favorevole all’abrogazione dell’articolo 104 capoverso 3 LIVA. Infatti considera sensato che i mezzi di prova ottenuti nell’ambito di un controllo senza provvedimenti coattivi possano essere utilizzati anche nei procedimenti penali in materia di imposta sul valore aggiunto. Per contro l’OC IVA, economiesuisse, la FSA e la CF propugnano il mantenimento dell’attuale normativa. Essi ritengono che quest’ultima metta in atto la necessaria separazione tra procedura di ricupero d’imposta e procedimento penale e risolverebbe quindi il conflitto tra obbligo di cooperazione nel procedimento amministrativo e divieto di autoincriminazione nel procedimento penale. Per lo stesso motivo l’OC IVA, economiesuisse e la CF vorrebbero che l’articolo 103 capoverso 1 LIVA25 venga mantenuto.

Confronta anche le considerazioni al numero 4.1.

7.3.2 Decreto di non luogo a procedere o di abbandono

22 Art. 105 cpv. 4 LIVA 23 Art. 11, art. 12 cpv. 4 DPA. 24 Art. 105 cpv. 3 LIVA 25 Questo articolo dichiara non applicabili quelle disposizioni della DPA che danno la priorità all’accertamento dell’obbligo di pagamento o di restituzione rispetto al procedimento penale.