Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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2.4 Capitolo 4: Cura e utilizzazione della foresta

2.4.1 Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 21a (nuovo) Sicurezza sul lavoro

Purtroppo, nella foresta si verificano di continuo incidenti che coinvolgono lavoratori senza una specifica formazione forestale, Questi lavoratori, per lo più non hanno un rapporto di lavoro diretto, poiché ad esempio eseguono lavori di raccolta del legname nel proprio bosco privato e non soggiacciono così alle norme in materia di assicurazione infortuni stabilite per il lavoro forestale. La statistica mostra che nei boschi privati il numero degli incidenti è quattro volte superiore a quello registrato nelle aziende e nelle imprese forestali27. Oltre alle tragedie umane, ciò ha conseguenze economiche negative per l’economia forestale e le crea un danno d’immagine («problema d’immagine»).

Singoli Cantoni conoscono già norme in materia di sicurezza sul lavoro per operai forestali fuori dai rapporti di lavoro diretti (p. es. Berna, Zurigo, Grigioni e Soletta).

Per garantire meglio la sicurezza sul lavoro nell’intera foresta svizzera, viene perciò introdotto l’obbligo della prova di disporre di un attestato riconosciuto dalla Confederazione per svolgere a titolo oneroso lavori di raccolta del legname. In questo modo viene attuato il mandato di valutazione del Consiglio federale del 20 febbraio 2002 in relazione al messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati dalla tempesta «Lothar»28. In futuro i corsi di formazione riconosciuti dalla Confederazione per persone senza qualifiche nel settore forestale dovranno essere organizzati in forma modulare su tutto il territorio nazionale. I moduli o parti di essi sono accessibili a chiunque. Essi si rivolgono in particolare alle persone che lavorano nelle cosiddette foreste agricole o nelle foreste private.

I lavori di raccolta del legname in foresta comprendono l’abbattimento, lo sfrondamento e il taglio di alberi mediante motosega, lo scortecciamento di alberi tagliati con macchine e utensili e la movimentazione a macchina del legname. Sono contemplati in particolare anche i lavori di sgombero del legno schiantato dal vento. Sono compresi i pertinenti lavori, eseguiti dietro compenso finanziario, ad esempio nel quadro di un mandato, ma anche la raccolta di legname quando l’intenzione è di rivenderlo «a titolo oneroso». Rientrano nella formulazione «a titolo oneroso» le persone che prestano servizio militare, servizio civile o protezione civile, che nell’ambito del loro servizio sono ammessi a eseguire lavori di raccolta di legname nella foresta e che hanno diritto a essere indennizzati per mancato guadagno.

Già soltanto per motivi di sicurezza sul lavoro sarebbe opportuno introdurre un attestato di formazione per tutti i lavori di raccolta del legname, dunque anche per i lavori eseguiti a titolo gratuito. Conformemente all’articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione può però emanare prescrizioni solamente sull’esercizio dell’attività economica privata, mentre non può legiferare nel settore delle attività del tempo libero connesse a rischi. Perciò è necessaria una limitazione ai lavori a titolo oneroso.

27 Campagna dell’UFAM con la suva, l’Economia forestale Svizzera e il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura. Documentazione consultabile al sito www.corsiboscaioli.ch

28 FF 2000 1139-1140