Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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nocive devono essere illustrate le ragioni e deve essere eseguita una ponderazione degli interessi. Il risultato di queste considerazioni va determinato di conseguenza

Art. 17 Distanza dalla foresta

Capoverso 3: conformemente all’articolo 17 capoverso 2, i Cantoni prescrivono un’adeguata distanza minima dalla foresta. Nel caso di interessi pubblici predominanti, tale distanza può essere di volta in volta ridotta eccezionalmente con autorizzazione del servizio cantonale competente. Nel quadro di procedure direttive federali occorre chiedersi come procedere nel caso di una simile riduzione eccezionale della distanza [minima] dalla foresta (disciplinata a livello cantonale). Anche per la riduzione della distanza [minima] dalla foresta di cui all’articolo 17 occorre procedere ai sensi del principio del coordinamento, conformemente all’interpretazione di cui sopra riguardante le utilizzazioni nocive. Pertanto, anche in questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione cantonale ma l’autorità cantonale deve essere coinvolta. Per la riduzione della distanza dalla foresta devono essere illustrate le ragioni e deve essere eseguita una ponderazione degli interessi. Il risultato di queste considerazioni va determinato di conseguenza. Dal punto di vista materiale si è affermata una prassi che tiene conto di ambienti abitativi e lavorativi, nonché di altri edifici e impianti. In ogni caso, non possono essere pregiudicate la conservazione, la cura e l’utilizzazione della foresta. Come nell’articolo 16 capoverso 2 LFo, vi è un’effettiva lacuna del diritto. Nella prassi, in conformità con il principio di coordinamento la deroga viene concessa dalla autorità direttiva cantonale. Viene chiesto un parere cantonale. Il nuovo capoverso 3 serve a sancire tale prassi e a colmare la lacuna del diritto esistente.

2.3 Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Nel suo tenore attuale, l’articolo 19 impone ai Cantoni di provvedere alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre. Nella prassi, però, in deroga a questa prescrizione, da decenni vengono adottate misure di protezione sia nella zona di distacco e di transito sia nell’area di deposito, a seconda di dove sono adeguate ed efficaci dal punto di vista tecnico. Contrariamente all’articolo 19, l’articolo 36, che disciplina le indennità per provvedimenti intesi a proteggere contro le catastrofi naturali, giustamente non prevede una limitazione alle zone di stacco di valanghe.

Con la nuova formulazione proposta, l’articolo 19 viene adeguato allo stato riconosciuto della tecnica della prevenzione dalle catastrofi naturali e armonizzato con l’articolo 36. La modifica proposta non comporta costi aggiuntivi poiché sancisce semplicemente meglio nella legge la prassi vigente.

L’aspetto del corso dei torrenti è già trattato nella legge federale del 21 giugno 199126 sulla sistemazione dei corsi d’acqua. Al fine di evitare ridondanze, la locuzione «corso dei torrenti in foresta» viene inoltre sostituita dalla definizione più precisa di «stabilizzazione dei burroni torrentizi», ma ciò non comporta in pratica alcun cambiamento.

26 RS 721.100