Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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Può essere stralciata dal ruolo in quanto adempiuta la mozione Flückiger-Bäni del 16 marzo 2010 «Gestione del bosco a favore del clima invece di obiettivi esagerati per la creazione di riserve naturali» (10.3124). Essa chiede al Consiglio federale di adottare misure adeguate al fine di arrestare la decimazione della superficie del bosco di produzione. Il Consiglio federale era disposto ad accogliere la mozione nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del Programma forestale svizzero (PF-CH), ossia della Politica forestale 2020 e ha stabilito che lo sfruttamento sostenibile del potenziale di legno disponibile doveva costituire una priorità, tenuto conto delle condizioni stazionali e della riduzione del rischio nell’ottica dei cambiamenti climatici. Doveva essere garantito l’equilibrio tra valori ecologici, economici e sociali e dunque la gestione sostenibile delle foreste. Il progetto consolida l’economia forestale e del legno grazie alla nuova disposizione sulla promozione del legno (art. 34a). Rimane invariato l’obbligo tra la Confederazione e i Cantoni di delimitare le riserve forestali, risalente al 2002, in base al quale entro il 2030 il 10 per cento della superficie forestale va delimitato quale riserva forestale (5% riserve forestali di protezione senza interventi, 5% riserve forestali speciali con interventi mirati). Inoltre, sulla superficie forestale rimanente il potenziale di legno disponibile va per quanto possibile sfruttato. Il Consiglio federale rinuncia tuttavia a promuovere strutture di raccordo al di fuori delle foreste di protezione (v. sopra).

2 Commenti ai singoli articoli

2.1 Ingresso

L’ingresso vigente va adeguato alla Costituzione federale del 18 aprile (Cost.), completamente riveduta, e alla nuova prassi. La Commissione di redazione del Parlamento ha deciso che l’ingresso delle leggi federali emanate prima dell’entrata in vigore della nuova Costituzione sono adeguate formalmente in occasione delle revisioni parziali. In base alla prassi vigente, nell’ingresso delle leggi federali sono menzionate unicamente le disposizioni costituzionali formali attributive di competenze, che autorizzano a emanare norme di diritto; se ciò non vale per l’intero articolo, bensì solamente per singoli capoversi o lettere, sono menzionati soltanto questi. Le disposizioni costituzionali materiali che devono essere concretizzate o si applicano al settore del diritto corrispondente non rientrano nelle basi giuridiche. Anche la legge forestale va adeguata a questa prassi: vanno pertanto menzionati quali disposizioni formali attributive di competenze unicamente l’articolo 77 capoverso 2 e l’articolo 95 capoverso 1 Cost.

2.2 Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

2.2.1 Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 7 Rimboschimento compensativo

Questa modifica concerne solamente il testo francese.

Art. 10 Accertamento del carattere forestale

Capoverso 3: secondo l’articolo 10 capoverso 1, per gli accertamenti del carattere forestale sono di massima competenti i Cantoni. Il capoverso 3, secondo cui la