Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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degli Stati membri, che sono di entità differente a seconda delle priorità e che però superano ancora i contributi dell’UE. Hanno fra l’altro ripercussioni sulla foresta anche la direttiva sulle acque, la strategia di protezione del suolo, la direttiva sulle energie rinnovabili, il Regolamento dell’UE sul commercio di legname, che entrerà in vigore nel marzo del 2013, la Strategia dell’UE in materia di biodiversità (con prescrizioni riguardanti i piani di economia forestale ), e Natura 2000 (direttiva per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali), ora anche con direttive separate aventi effetti sulla foresta. In preparazione per 2013 vi sono ulteriori direttive e prescrizioni rilevanti per la foresta, come quelle sulle specie esotiche invasive o sul materiale di riproduzione vegetale.
Inoltre, 46 Paesi della regione paneuropea (Europa comprese Russia, Europa del Sud-Est ed Europa dell’Est) si stanno adoperando per presentare, entro la fine del 2013, proposte atte a essere firmate per un trattato, giuridicamente vincolante, di promozione della gestione sostenibile delle foreste nello spazio paneuropeo. I progetti presentati finora lasciano presumere che la legislazione forestale svizzera adempirebbe pienamente i requisiti.
1.6 Attuazione
Secondo l’articolo 49 LFo, il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione della legge forestale. Ai fini dell’attuazione della presente revisione sono necessarie nuove prescrizioni d’esecuzione nell’ordinanza del 30 novembre 199218 sulle foreste (OFo). Ciò concerne in particolare il settore Promozione del legno e le ulteriori disposizioni di promozione. Le novità nel settore prevenzione e lotta contro i pericoli biotici rendono necessario un adeguamento sia dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali sia dell’ordinanza sulle foreste. Tali adeguamenti a livello di ordinanza dovranno essere attuati al più tardi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.
Secondo l’articolo 50 LFo, i Cantoni eseguono la legge forestale ed emanano le prescrizioni necessarie. Quale importante provvedimento di attuazione dovranno trasformare gli attuali servizi fitosanitari per l’agricoltura e per la foresta riunendoli in un unico servizio fitosanitario per entrambi i settori.
I servizi responsabili dell’esecuzione sono stati sentiti nell’ambito della consultazione che si è tenuta dal [X] al [Y] e nel quadro corso della Conferenza dei direttori forestali cantonali [nella primavera del 2013]. [L’applicabilità della nuova legge (non) è stata (…)]. Le proposte di miglioramenti formulate durante la consultazione sono state accettate e introdotte nel presente disegno (cfr. n. [X]).
1.7 Stralcio dal ruolo di interventi parlamentari
Non va più mantenuto e perciò stralciato dal ruolo il postulato Lustenberger del 5 ottobre 2001 «Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento» (01.3628), tuttora pendente. Esso chiede al Consiglio federale di esaminare se, in deroga alla prassi vigente, possano essere sostenuti finanziariamente non soltanto la costruzione e il ripristino delle strade forestali e rurali, bensì anche il loro risanamento. Sulla base di un’analisi dei decreti del Consiglio federale e del Parlamento nel quadro del Programma di sgravio 2003 e del progetto della NPC, il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare in generale a promuovere strutture di raccordo al di fuori delle foreste di protezione.
18 RS 921.01