Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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competenza per accertamenti del carattere forestale in relazione con una domanda di dissodamento è regolata dall’articolo 6, aveva ancora senso quando la Confederazione, rappresentata dall’Ufficio specializzato di allora (Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, UFAFP), era competente per tutti i dissodamenti a partire da 5000 m219. Da quando è stata emanata la legge federale del 18 giugno 199920 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (legge sul coordinamento), secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a la Confederazione è però competente soltanto per i permessi di dissodamento nei progetti di sua competenza. In conformità con il principio di coordinamento, le deroghe vengono concesse dalla competente autorità direttiva federale di volta in volta assieme alla decisione principale. Nella prassi si è evidenziato come, nei casi nei quali non è chiaro quale estensione presenta esattamente la superficie forestale nel senso della legge, le autorità direttive federali competenti per il successivo permesso di dissodamento non sono né in grado né hanno l’intenzione di eseguire essi stessi un accertamento del carattere forestale come chiesto dal capoverso 3. Il capoverso 3 viene perciò integrato in conformità con il principio di coordinamento, secondo cui l’autorità federale competente, nell’ambito della decisione sul complesso, decide in merito all’accertamento del carattere forestale in base a una proposta dell’autorità cantonale competente. Quest’ultima viene coinvolta anche in caso di un’eventuale procedura d’opposizione o di ricorso.

2.2.2 Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16 Utilizzazioni nocive

Capoverso 2: con la legge sul coordinamento è stata ridisciplinata la competenza per il rilascio di permessi di dissodamento. A seconda del tipo di progetto, la competenza decisionale veniva assegnata a un’autorità direttiva federale o a un’autorità cantonale. In conformità con il principio di coordinamento (alla base della legge sul coordinamento), per i progetti di competenza federale l’autorità che approva l’opera rilascia anche tutte le altre autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. In questi casi non sono necessarie autorizzazioni cantonali (art. 126 legge militare21, art. 26 legge federale sulle strade nazionali22, art. 16 legge sugli impianti elettrici23, art. 18 legge sulle ferrovie24, art. 2 legge sugli impianti di trasporto in condotta25). All’epoca, per errore, non era stato adeguato l’articolo 16 capoverso 2 LFo che permette in via eccezionale utilizzazioni nocive. Nel quadro di una procedura direttiva federale, in conformità con il principio di coordinamento si deve però potere concedere anche un eventuale permesso eccezionale per un’utilizzazione nociva secondo l’articolo 16 capoverso 2 LFo (p. es. per consentire a un impianto a fune il sorvolo a bassa quota di una foresta). Per colmare tale lacuna del diritto, nell’articolo 16 capoverso 2 i Cantoni vengono sostituiti dalle autorità esecutive. Nel caso di una procedura direttiva federale, l’autorità direttiva federale deve coinvolgere il servizio specializzato cantonale. Per il permesso di utilizzazioni

19cfr. FF 1988 III 156

20RU 1999 3071; FF 1999 4365

21RS 510.10

22RS 725.11

23RS 734.0

24 RS 742.101

25 RS 746.1