Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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consentirle di ordinare l’adozione tempestiva di misure appena un nuovo organismo nocivo pericoloso per il bosco inizia a diffondersi in Svizzera. Le disposizioni vigenti sono inadeguate a tal proposito;la Confederazione può al momento accordare ai Cantoni indennità soltanto per provvedimenti volti a prevenire danni nelle foreste di protezione (art. 37 LFo), nonostante i dettami costituzionali le impongano a promuovere provvedimenti per la conservazione delle foreste (art. 77 cpv. 3 Cost.); l’assenza di un quadro sostenibile sotto il profilo dello Stato di diritto e della Costituzione per normative nell’ambito dei pericoli biotici per il bosco. Secondo l’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza soltanto se ne è autorizzato dalla legge. L’articolo 26 LFo non basta quale unica norma di delega per l’ordinanza sulla protezione dei vegetali, vasta e sancita in ampia misura a livello di legge in ambito forestale. In conformità con il diritto amministrativo generale, vige il principio che la delega delle competenze normative «deve limitarsi a una materia ben precisa e chiaramente definita» e che «i tratti salienti della materia delegata, vale a dire le principali normative, devono essere definiti nella legge». È palese il raffronto con la legge sull’agricoltura, la cui densità normativa nel settore della protezione dei vegetali è nettamente più elevata di quella della legge forestale (cfr. art. 149 – 157 LAgr).

Con le modifiche delle vigenti e delle nuove disposizioni nella presente sezione vengono colmate le lacune normative esistenti nella prevenzione e nella lotta contro i pericoli biotici. Si attua così l’obiettivo 4.8 della Politica forestale 202031. Negli articoli 26 e 27 vengono completati e resi concreti i provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni. L’articolo 27a (nuovo) stabilisce i provvedimenti contro gli organismi nocivi, designa i destinatari dei provvedimenti e fornisce una base che soddisfa i requisiti dello Stato di diritto per i provvedimenti vincolanti per i proprietari dei fondi. L’articolo 48a (nuovo), per sgravare i proprietari di foreste e le autorità esecutive, introduce il principio di causalità per l’assunzione dei costi della prevenzione e della lotta contro i pericoli biotici.

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

Il vigente articolo 26 differenzia tra le prescrizioni della Confederazione sui provvedimenti forestali (cpv. 1) intesi a prevenire e riparare danni alla foresta e riparare le conseguenze di catastrofi forestali e sui provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori della foresta (cpv. 2). Nell’ottica odierna, questa differenziazione non ha più alcun senso: i danni alla foresta possono provenire da malattie o da organismi nocivi presenti sia nella foresta che al suo esterno. Per prevenire e riparare danni alle foreste causati da pericoli abiotici e da pericoli biotici sono pertanto necessari provvedimenti dentro e fuori della foresta. Le norme di delega attribuite al Governo per emanare prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni vengono perciò riassunte ora nel capoverso 1.

Il capoverso 1 lettera a elenca a titolo esemplificativo per i principali pericoli abiotici gli eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità, rinunciando qui alla nozione di catastrofi forestali con la quale, in conformità con il messaggio del 1988 del Consiglio federale, si intendevano le distruzioni su scala regionale o nazionale, causate da vento, tempesta o altre catastrofi naturali32.

31 FF 2011 7765

32 FF 1988 III 199