Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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federale dell’agricoltura (UFAG) e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per coordinare l’esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie a livello nazionale e internazionale (art. 54 OPV). L’obiettivo dell’SFF è di impedire l’introduzione e la diffusione in Svizzera di organismi nocivi particolarmente pericolosi. Nel settore della foresta, l’SFF è subordinato all’UFAM.
Capoverso 5: questa prescrizione corrisponde all’articolo 157 LAgr. In particolare, è complesso il controllo degli imballaggi in legno al confine, che i collaboratori del Servizio fitosanitario non sono in grado di gestire. Per un’esecuzione funzionante, la Confederazione deve perciò ricorrere in modo mirato a personale tecnico supplementare.
Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni
Capoverso 1: questa disposizione corrisponde all’attuale capoverso 1 e stabilisce la responsabilità operativa dei Cantoni. In particolare, i Cantoni devono valutare se la foresta è sensibilmente compromessa nelle sue funzioni. A tal fine, devono garantire la sorveglianza del territorio quanto agli organismi nocivi esistenti o a quelli emergenti. La nozione di forestale viene cancellata, poiché i possibili provvedimenti contro gli organismi nocivi non vanno limitati. Ai Cantoni rimane riservata l’attuazione dei provvedimenti che la Confederazione deve attuare conformemente all’articolo 26 capoverso 4.
Capoverso 3: gli esperti tecnici dei Cantoni per la protezione dei vegetali nella foresta sono i responsabili dei servizi forestali cantonali, mentre la protezione dei vegetali nell’ambito dell’agricoltura è affidata ai servizi fitosanitari cantonali (SFC). Questi SFC si fondono sull’articolo 150 LAgr. Pur se tali strutture sono consolidate e di per sé funzionano bene, non è però più attuale la separazione organizzativa dei due settori. Un’organizzazione unitaria migliora il coordinamento tra i due settori e crea sinergie. Il Servizio fitosanitario a livello di Confederazione si è dimostrato valido. Il nuovo capoverso 3 obbliga perciò i Cantoni a istituire un Servizio fitosanitario cantonale (SFC) unitario, che è responsabile sia per l’agricoltura sia per il bosco e che è tenuto ad attuare i provvedimenti contro gli organismi nocivi prescritti dalla Confederazione conformemente all’articolo 26 capoverso 2 e i provvedimenti di cui all’articolo 27 capoverso 1 e all’articolo 27a (nuovo) capoverso 2. Ne fanno parte, nello specifico, la sorveglianza del territorio quanto agli organismi nocivi esistenti o a quelli emergenti e la loro eradicazione o il loro contenimento su indicazione dell’SFF. L’ordinanza sulla protezione dei vegetali menziona altri obblighi (in particolare l’art. 56). Secondo il principio del finanziamento basato sulle competenze, i Cantoni assumono i costi dell’SFC; tuttavia, in virtù del nuovo articolo 37a, hanno diritto a essere indennizzati dalla Confederazione.
Art. 27a (nuovo) Provvedimenti contro gli organismi nocivi
Capoverso 1: questo capoverso corrisponde all’articolo 151 capoverso 1 LAgr, il quale chiede che per utilizzare materiale vegetale si osservino i principi della protezione dei vegetali per non mettere in pericolo la foresta.
Capoverso 2: con questa nuova disposizione il legislatore definisce in base a quali principi tecnici vanno presi provvedimenti riguardanti gli organismi nocivi che possono danneggiare gravemente la foresta nelle sue funzioni. I destinatari di questi principi sono il Consiglio federale e i Cantoni.