Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine

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Il capoverso 1 lettera b menziona a titolo esemplificativo i principali gruppi di organismi nocivi. Di massima, se riferito al bosco, occorre partire dal presupposto che può essere pericoloso ogni organismo emergente, e dunque non soltanto gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui agli allegati 1 e 2 OPV, bensì anche gli organismi nuovi e invasivi in conformità con l’ordinanza del 10 settembre 200833 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), con la lista nera ovvero la «Watch-Liste per la Svizzera»34 o con la «Forstschutz-Überblick» dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio35. La classificazione degli organismi nocivi (particolarmente pericolosi, pericolosi, alloctoni, invasivi ecc.) deve essere disciplinata nelle disposizioni esecutive (ordinanza sulla protezione dei vegetali, ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente ed, eventualmente, ordinanza sulle foreste). Il disciplinamento a livello di ordinanza consente di reagire rapidamente agli sviluppi in corso.

Occorre valutare nel singolo caso e in base a criteri obiettivi se la foresta è messa notevolmente a rischio nelle sue funzioni. Il rischio notevole per l’ecosistema del bosco non può provenire soltanto dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’OPV, bensì anche da organismi indigeni o alloctoni e che, sempre che siano alloctoni, possono essere menzionati anche nell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Per individuare contro quali organismi nocivi occorre sviluppare in via prioritaria delle strategie, la Confederazione, mediante indagini presso i Cantoni e gli esperti di protezione delle foreste, può raccogliere informazioni sul loro potenziale di danno e valutarlo secondo i criteri obiettivi.

Capoverso 2: per armonizzare le basi legali nel settore della protezione dei vegetali e migliorare le basi legali dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali nell’ambito della foresta con le lettere b – f vengono riprese le norme di delega della legge sull’agricoltura attribuite al Governo (art. 152 cpv. 2 lett. a – e LAgr). Esse si sono rivelate efficaci nella pratica e costituiscono una base legale per la protezione dei vegetali nell’agricoltura. Affinché gli organismi nocivi possano essere riconosciuti tempestivamente e combattuti efficacemente prima che si siano diffusi troppo, ai sensi della lettera a il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica l’accertamento di determinati organismi nocivi. Tale disposizione corrisponde all’articolo 151 LAgr, secondo il quale vi è un obbligo di notifica per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi (reso concreto dall’art. 6 OPV).

Capoverso 3: come la legge sull’agricoltura (art. 152 cpv. 3 LAgr), anche la legge forestale deve incaricare il Consiglio federale di provvedere per via d’ordinanza affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione soddisfi i requisiti internazionali determinanti per la Svizzera.

Capoverso 4: in linea di principio, l’esecuzione della legge forestale spetta ai Cantoni. Ciò vale anche per la prevenzione e la riparazione dei danni alle foreste. Il capoverso 4 primo periodo designa i provvedimenti per i quali, in deroga a questo principio, è responsabile la Confederazione, poiché – ad esempio i provvedimenti al confine – non possono essere adempiuti dai Cantoni. Il capoverso 4 secondo periodo corrisponde all’attuale articolo 26 capoverso 3 e costituisce la base per il, già esistente, «Servizio fitosanitario federale (SFF)», l’organo comune dell’Ufficio

33 RS 814.911

34 Le due liste sono consultabili al sito: www.interflora.ch > Neophyten > Listen & Infoblätter

35 Consultabile al sito: www.wsl.ch/ > Servizi e prodotti > Protezione foresta > Waldschutz Informationen > Forstschutz-Überblick (disp. soltanto in tedesco e francese)