Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 13

Art. 16 Utilizzazioni nocive

Cpv. 2

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Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

La grande maggioranza dei Cantoni, la CDFo, ACS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF, EFS e SVBK chiedono di sostituire la nozione di «autorità esecutiva» con quella di «autorità che rilascia le autorizzazioni». Nella procedura federale unica l’autorità federale può certo rilasciare le rispettive autorizzazioni di legislazione forestale, come succede anche nel caso di permessi di dissodamento, ma nel farlo deve rispettare il diritto cantonale. Analogamente a quanto avviene per la deroga in materia di dissodamento nell’articolo 6 capoverso 1 LFo, un’esecuzione subordinata al permesso rimane di competenza dei Cantoni. Pur essendo in parte l’autorità che rilascia le autorizzazioni, la Confederazione non può però essere definita quale autorità esecutiva.

Il Cantone GE chiede di integrare gli articoli 16 e 17 con un capoverso che attribuisca l’esecuzione all’autorità cantonale. Quest’ultima godrebbe del sostegno dell’autorità direttiva della Confederazione.

Il GPGFP critica che il progetto, pur contenendo adeguamenti formali come il presente, che sono di interesse per i giuristi, non fa però nulla per i proprietari di foreste.

Art. 17 Distanza dalla foresta

Cpv. 3

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Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.

Per i summenzionati motivi anche qui la maggior parte dei Cantoni, la CDFo, ACS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF, SL e EFS chiedono di sostituire la nozione di «autorità esecutiva» con quella di «autorità che rilascia le autorizzazioni».

Il Cantone SG chiede lo stralcio della disposizione, che ritiene inutile. Qui si tratta di casi nei quali la Confederazione è l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia. Di regola, per i relativi progetti edilizi non serve alcuna autorizzazione cantonale o comunale, essendo i presupposti per l’autorizzazione disciplinati dal diritto federale. Il diritto cantonale va considerato soltanto se non limita in maniera eccessiva la realizzazione del progetto federale. Le distanze dalla foresta sono però stabilite dal diritto cantonale e perciò sono determinanti soltanto nell’ambito mostrato più sopra. Tuttavia, la vigente legge federale già consente di ridurre la distanza dalla foresta ai fini della realizzazione di un progetto federale. Persino se si ritenesse necessario rispettare le distanze dalla foresta cantonali anche nell’ambito di simili progetti edilizi, allora occorre chiedersi se non si possano semplicemente applicare le attuali disposizioni di deroga cantonali. Qualora però serva davvero una disposizione di deroga per progetti edilizi della Confederazione, essa va limitata a tali progetti. Nella forma proposta, l’articolo 17 capoverso 3 soppianta completamente le attuali disposizioni di deroga per distanze dalla foresta nelle legge cantonali in materia di edilizia, quindi anche per progetti edilizi che non rientrano nella competenza della Confederazione. Il rapporto esplicativo non motiva tale aspetto, presumibilmente perché questo effetto non era intenzionale.

Il Cantone GE chiede che gli articoli 16 e 17 vadano integrati con un capoverso in virtù del quale l’esecuzione spetta all’autorità cantonale. Tale richiesta è sostenuta dall’autorità direttiva della Confederazione.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL condividono in linea di massima la proposta e le relative spiegazioni. Il presupposto per un’utilizzazione nociva deve essere però in ogni caso che non possono essere pregiudicate la conservazione, la cura e l’utilizzazione della foresta. Inoltre, l’opera che rimane al di sotto della distanza ordinaria dalla foresta, deve in ogni caso e stabilmente subordinarsi alla «foresta con tutte le sue ripercussioni». Le organizzazioni di protezione chiedono perciò la seguente modifica:

3 Per gravi motivi d’interesse pubblico le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.