Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 25
vato ecc.).
La VSLG sostiene completamente questa integrazione e tutte le considerazioni contenute nel rapporto. È tempo di sfruttare meglio il potenziale di utilizzazione della materia prima legno rinnovabile e anche rispettosa del clima. A causa delle provvigioni elevate e della mancanza di redditività, si impone il sostegno finanziario della Confederazione, giustamente limitato a sussidi senza impatto sulla concorrenza.
Il BWB dubita dell’efficacia di questa proposta. Al settore non mancano strategie e piani, bensì una forte domanda. Occorre focalizzarsi sulla creazione di condizioni generali adeguate volte a generare tale domanda.
Art. 37 Foresta di protezione
bis
Cpv. 1
1bis
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali.
La modifica dell’articolo 37 viene accolta favorevolmente dalla grande maggioranza dei Cantoni e della CDFo.
La CDFo e il Cantone SO osservano che indennità mediante decisione formale possono avere luogo solo di comune accordo con i Cantoni interessati.
I Cantoni ZH e AG osservano che mediante questa integrazione non ci si può sottrarre al sistema della NPC con gli accordi di programma.
SAB e USC chiedono che venga stralciata l’espressione «In via eccezionale». Le catastrofi naturali sono sempre eventi eccezionali e dovrebbero essere sempre considerati caso per caso.
Greenpeace, ASPU, Pro Natura e WWF sono d’accordo con la proposta della Confederazione.
La SFS accoglie favorevolmente la volontà della Confederazione di agire in modo rapido e semplice nel caso di eventi straordinari. Si chiede tuttavia se ciò non sarebbe possibile anche all’interno dei meccanismi stabiliti nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
La BSB ritiene che mantenere l’articolo 37 nell’attuale forma e il nuovo articolo 37a crei confusione. La partecipazione ai costi della Confederazione per misure di lotta contro gli organismi nocivi per la foresta di protezione e la foresta deve essere impostata allo stesso modo. In alternativa alle proposte di revisione andrebbe verificata una variante, secondo la quale i danni alla foresta dovuti a catastrofi naturali e quelli dovuti a organismi pericolosi vengono trattati separatamente e la posizione particolare della foresta di protezione viene limitata alla sua particolare esigenza di infrastrutture e di cura. In tal
bis
modo l’articolo 37, l’articolo 37a e l’articolo 37b verrebbero riuniti e l’articolo 37 capoverso 1 verrebbe meno:
Art. 37 Prestazioni della Confederazione
1
La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni dovuti a eventi naturali. L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.
2
La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di programmi di lotta il 50 per cento dei costi per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste e danni ai boschetti al di fuori della foresta causati da organismi nocivi alloctoni particolarmente pericolosi.
3
La Confederazione risarcisce ai Cantoni almeno un terzo delle indennità per deprezzamenti o perdite di valore risultanti da misure di difesa ordinate dalle autorità.
4
Per adempiere la funzione protettiva della foresta, la Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità per provvedimenti necessari alla cura e alla garanzia dell’infrastruttura necessaria a tal fine, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.
5
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.
Secondo la BSB, per i programmi di lotta uniformi a livello nazionale gli accordi di programma negoziabili sono inappropriati. Conformemente all’articolo 155 LAgr e all’articolo 48 OPV, la Confederazio-