Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 26

ne assume, in situazioni straordinarie, il 50 per cento (LAgr) ovvero, alla prima comparsa, il 75 per cento (OPV) fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Una disposizione di tenore diverso nella LFo condurrebbe a una disparità di trattamento. In tal senso l’articolo 37a capoverso 3 va stralciato e l’attuale articolo 37 modificato. Se, conformemente all’articolo 156 capoverso 3 LAgr, la Confederazione risarcisce ai Cantoni almeno un terzo dei danni dovuti al deprezzamento o alla perdita di valore di oggetti causati da provvedimenti di lotta ordinati dalle autorità, ciò deve valere anche per gli alberi della foresta essere considerato.

La legge non sancisce da nessuna parte che le misure fitosanitarie connesse a un dissodamento obbligatorio non rappresentano alcun esproprio formale, cosicché in un simile caso si applica l’articolo 16 LEspr. Va così messa in dubbio la validità dell’articolo 48 capoverso 3 lettera b OPV. A ciò si deve ovviare nella legge forestale.

La BSB critica poi che la Confederazione deve assumere un concorso di colpa nella comparsa del tarlo asiatico del fusto. Sebbene infestazioni di tarli siano state trovate già nel 2001 in Austria e dal 2004 in vari posti in Germania e Francia e la via d’introduzione attraverso il legno da imballaggio fosse nota da tempo, essa ha omesso di adottare misure preventive al confine, a favore del commercio estero, specialmente con la Cina, e a scapito dei contribuenti.

Art. 37a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali e organismi nocivi.

2

In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.

3

L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.

La maggioranza dei Cantoni e la CDFo ritengono necessaria e importante questa disposizione. È prioritaria e dovrebbe potere entrare in vigore il prima possibile. Per non complicare ulteriormente il sistema di contribuzione, la riparazione di danni alla foresta va disciplinata allo stesso modo al di dentro e al di fuori delle foreste di protezione. Inoltre, tali contributi non dovrebbero andare a carico dei sussidi esistenti. È fatto salvo il capoverso 3. Questa disposizione può essere approvata soltanto qualora gli articoli 26, 27 e 27a nella forma proposta vengano semplificati (seconda fase).

Il Cantone BE chiede inoltre che la Confederazione debba assumere completamente i costi nel caso di nuovi organismi nocivi importati.

GL è l’unico Cantone a opporsi alla nuova disposizione.

I Cantoni BS e BL osservano che anche nell’articolo 37a , da accogliere in linea di massima favorevolmente, i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione vengono erroneamente limitati a catastrofi naturali e organismi nocivi.

Il Cantone AG rileva che, riguardo ai contributi federali per provvedimenti legati alla gestione di organismi soggetti a quarantena, andrebbe ripresa per analogia la normativa dall’ordinanza sulla protezione dei vegetali (art. 47-49). Occorre tuttavia chiedersi se i previsti mezzi finanziari supplementari della Confederazione basterebbero.

Il Cantone VD sostiene la disposizione a condizione che il finanziamento non vada a scapito di altri provvedimenti e che vengano messi a disposizione nuovi mezzi finanziari.

Secondo il PSS, anche le indennità al di fuori delle foreste di protezione andrebbero versate solo in virtù di criteri specifici. I provvedimenti per la prevenzione di danni andrebbero indennizzati soltanto per i casi nei quali i provvedimenti della selvicoltura naturalistica non bastano o se i proprietari di foreste, mediante una gestione adeguata, avessero intrapreso il necessario per prevenire i danni.

ACS e SVC accolgono favorevolmente la nuova disposizione. Catastrofi naturali e danni dovuti a organismi nocivi potrebbero verificarsi anche al di fuori delle foreste di protezione e mettere in pericolo le funzioni della foresta.