Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
Benché non sia esplicitamente citato, questo progetto si inserisce in diverse priorità della politica agricola 2014-201775. Rendendo i modi di produzione più flessibili, la coesistenza mira a garantire una produzione e un approvvigionamento sicuri di derrate alimentari. Il principio della sovranità alimentare, una delle pietre miliari della politica agricola 2014-2017, ne esce rinforzato.
Il presente progetto disciplina, da un canto, la coesistenza per le regioni in cui l’impiego degli OGM sarebbe possibile senza compromettere la filiera tradizionale. Dall’altro, prevede una soluzione innovatrice per la filiera senza OGM. Regolamentando la coesistenza e le «regioni senza OGM», la normativa proposta incoraggia le iniziative collettive e promuove le regioni. Adempie quindi pienamente gli obiettivi delle priorità strategiche 3 e 4 della politica agricola rafforzando la vitalità delle aree rurali e promuovendo lo spirito innovativo e imprenditoriale dell’agricoltura e della filiera alimentare.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Dal punto di vista materiale, il progetto è strutturato in due parti: l’una contempla l’adeguamento di diverse disposizioni della legge sull’ingegneria genetica in base ai risultati e alle raccomandazioni del PNR 59. Precisa e concretizza le norme di delega e le completa in modo tale da creare a livello di ordinanza un disciplinamento efficace ed esaustivo sulla coesistenza senza estendere eccessivamente le norme di delega in vigore. L’altra introduce nella LIG una nuova sezione 3 offrendo di fatto la possibilità di costituire delle regioni in cui si pratica un’agricoltura senza OGM.
Adeguamento delle norme di delega
Vengono adeguate le disposizioni sulla protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libertà di scelta poiché al Consiglio federale viene conferita l’autorità di emanare prescrizioni sul controllo della qualità (art. 7 cpv. 2). Le disposizioni sulla separazione dei flussi di merci sono invece adeguate in considerazione dell’intera filiera di produzione (art. 16 cpv. 2). Vengono introdotte nuove disposizioni sulla formazione necessaria per utilizzare OGM (art. 15a) e sulla realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio (art. 25a). Si crea anche una base esplicita per le misure amministrative (art. 24a). È invece abrogato il divieto di utilizzare geni resistenti agli antibiotici per le emissioni sperimentali (art. 6 cpv. 2 lett. c). Dal punto di vista formale, gli adeguamenti previsti dal progetto si fondano sull’articolo 120 capoverso 2 Cost. che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. La stessa base costituzionale è già servita per l’elaborazione della LIG e va considerata sufficiente poiché l’adeguamento delle disposizioni appena citate si limita ad ambiti già contemplati dai principi generali della LIG che rientrano di fatto nel campo di applicazione dell’articolo 120 capoverso 2 Cost.
75 Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178/index.html?lang=it