Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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con l’essenza dei diritti fondamentali111. Nell’elaborare una revisione totale della Costituzione federale, l’Assemblea federale deve pertanto rispettare le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l’essenza dei diritti fondamentali. A differenza di quanto previsto per le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale, il mancato rispetto di queste condizioni non comporta alcuna conseguenza giuridica, ma ciò non toglie nulla al loro carattere vincolante112.

Art. 194 cpv. 2

L’articolo 194 riguarda la revisione parziale della Costituzione federale, molto più frequente rispetto a quella totale. Anche in questo caso il progetto può essere presentato dalle autorità o, sotto forma di iniziativa popolare per la revisione parziale (art. 139 Cost.), dal Popolo. Secondo il capoverso 2 ogni revisione parziale deve rispettare, indipendentemente dai promotori, l’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Il rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale è posto come ulteriore requisito. Il potere costituente ha tuttavia in qualsiasi momento la possibilità di sottoporre questo limite a revisione. Deve tuttavia procedere in due tappe: prima di introdurre disposizioni contrarie a tale limite, deve abolire o adeguare il limite stesso (cfr. sopra n. 1.2.6).

Le condizioni di validità delle iniziative popolari sono già sancite dall’articolo 139 capoverso 3 Cost. e l’articolo 194 capoverso 2 si limita a ribadirle. Esse valgono tuttavia anche per i progetti delle autorità113. Se quindi il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un progetto di revisione parziale e l’Assemblea federale lo adotta, entrambe le autorità sono tenute a osservare l’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione e le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

A differenza di quanto previsto in merito alle iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale, il mancato rispetto di queste condizioni non comporta alcuna conseguenza giuridica, ma ciò non toglie nulla al loro carattere vincolante114.

2.3 Modifica della legge federale sui diritti politici (avamprogetto C)

Art. 69 cpv. 4

Qualora fosse introdotto l’esame preliminare materiale delle iniziative popolari (progetto A) e i limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale fossero estesi all’essenza dei diritti fondamentali (progetto B), sarebbe necessario ampliare l’oggetto di tale esame. L’adeguamento dell’articolo 69 capoverso 4, previsto dall’avamprogetto C obbliga l’UFG e la DDIP a esaminare, oltre al rispetto del diritto internazionale, anche la conformità delle iniziativa con l’essenza dei diritti

111 Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 407.

112 Cfr. Rapporto complementare, n. 2.4.4; inoltre Jean-François Aubert, in: Aubert / Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, art. 193 n. marg. 6.

113 Messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 407 seg.

114 Rapporto complementare, n. 2.4.4.