Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Panoramica della normativa vigente

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)1 può essere riveduta in qualsiasi momento in parte o del tutto conformemente alle norme valide per la procedura di revisione (art. 192-195 Cost.). Una revisione parziale o totale può essere proposta dal Popolo o dalle autorità. L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o sotto forma di progetto elaborato. Se un’iniziativa per la revisione parziale della Costituzione è formalmente riuscita grazie alla raccolta del numero sufficiente di firme, l’Assemblea federale decide in merito alla sua validità. Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte (art. 139 cpv. 3 e 173 cpv. 1 lett. f Cost.). Le iniziative popolari che violano disposizioni non cogenti del diritto internazionale vanno invece dichiarate valide e sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni. Ad oggi l’Assemblea federale ha dichiarato nulle soltanto quattro iniziative popolari2.

La lista delle firme delle iniziative presentate deve soddisfare i requisiti legali. Secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici (LDP), tale lista deve contenere, tra le altre cose, il titolo e il testo dell’iniziativa, una clausola di ritiro come pure il nome e l’indirizzo dei promotori (comitato d’iniziativa). Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria sottopone il testo dell’iniziativa e la lista delle firme a un esame preliminare (art. 69 LDP). Accerta con una decisione se la lista risponde ai requisiti formali della legge, modifica i titoli fallaci delle iniziative ed esamina la concordanza linguistica dei testi. Il titolo e il testo dell’iniziativa sono pubblicati nel Foglio federale. Trascorso il termine di raccolta delle firme, pari a 18 mesi, la Cancelleria federale accerta se l’iniziativa popolare ha raccolto le 100 000 firme valide prescritte dalla Costituzione.

Secondo l’articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, il più tardi un anno dopo il deposito di un’iniziativa popolare formalmente riuscita, il messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell’Assemblea federale5. Nel messaggio il Consiglio federale esamina se l’iniziativa adempie le condizioni di validità

1RS 101

2Per inattuabilità: l’iniziativa popolare per una tregua dell’armamento («Iniziativa Cheval-

lier»; FF 1955 996). Per mancata unità della materia: l’iniziativa popolare «Contro il rincaro e l’inflazione» (FF 1977 III 929) e l’iniziativa popolare «per meno spese militari e più politica di pace» (FF 1995 III 540). Per violazione del diritto internazionale cogente: l’iniziativa popolare «per una politica d’asilo razionale» (FF 1996 I 1157; cfr. anche nota 17).

3 RS 161.1

4 RS 171.10

5 Cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b LParl per la procedura in caso di iniziativa presentata in forma generica e art. 97 cpv. 2 LParl per quanto riguarda la proroga del termine a 18 mesi in caso di presentazione di un controprogetto.