Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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di cui all’articolo 139 capoverso 3 Cost. A seconda del risultato dell’esame, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale di dichiarare l’iniziativa valida o nulla (in tutto o in parte). Se necessario, nel messaggio il Consiglio federale valuta anche la compatibilità dell’iniziativa con le disposizioni non cogenti del diritto internazionale. Visto il messaggio del Consiglio federale, l’Assemblea federale dichiara l’iniziativa nulla in tutto o in parte se sussistono le condizioni di cui all’articolo 139 capoverso 3. La decisione dell’Assemblea federale è definitiva; non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale poiché attualmente non esiste alcuna disposizione di legge che preveda questa via di ricorso6.

1.1.2 Disposizioni cogenti del diritto internazionale: limite materiale posto alla revisione della Costituzione

La nozione di «disposizioni cogenti del diritto internazionale» ai sensi del diritto costituzionale vigente si riallaccia innanzitutto al diritto internazionale imperativo (ius cogens). Con ius cogens si designano le norme fondamentali del diritto internazionale a cui non è possibile derogare in nessun caso. L’articolo 53 secondo periodo della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19697 sul diritto dei trattati (Convenzione sul diritto dei trattati) definisce il diritto internazionale imperativo come segue: «Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Non esiste tuttavia un elenco vincolante delle norme imperative del diritto internazionale. Dalle prassi nazionali e dai trattati di diritto internazionale umanitario si possono tuttavia evincere alcune norme che hanno carattere cogente. Secondo l’interpretazione attuale fanno parte delle norme imperative8:

– l’uguaglianza degli Stati, il divieto della violenza (divieto del ricorso alla forza

militare) previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, i divieti di tortura, di genocidio e di schiavitù, nonché il divieto di espellere un rifugiato in uno Stato in cui la sua vita e la sua libertà sono minacciate a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o convinzione politica (principio di «non-refoulement»);

– le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario («diritto in tempo di

guerra») che garantiscono una protezione particolare a determinati gruppi di per-

6Cfr. il principio della non impugnabilità degli atti dell’Assemblea federale (art. 189 cpv. 4

primo periodo Cost.) e la possibilità di stabilire eccezioni nella legge (art. 189 cpv. 4 secondo periodo Cost.).

7 RS 0.111

8 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 5 mar. 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (qui di seguito: «Rapporto»), FF 2010 2015, n. 8.7.1.1; rapporto complementare del Consiglio federale del 30 mar. 2011 al rapporto del 5 mar. 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (qui di seguito: «Rapporto complementare»), FF 2011 3299, n. 2.4.1; inoltre, messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 340 seg. e 408 seg.; messaggio del 17 mag. 1989 concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, FF 1989 II 613.