Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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rapporto tra diritto federale e diritto cantonale, la Costituzione non sancisce esplicitamente il rango ricoperto dal diritto internazionale nella gerarchia delle norme del diritto nazionale. L’articolo 5 capoverso 4 Cost. sancisce tuttavia che la Confederazione e i Cantoni devono rispettare il diritto internazionale. Da questa disposizione non si può tuttavia concludere che la Costituzione riconosca senza riserve il primato del diritto internazionale, com’è invece il caso per il primato del diritto federale su quello cantonale. Non se ne può neppure evincere una regola generale per la soluzione di conflitti tra il diritto interno e il diritto internazionale. Il Consiglio federale ha tuttavia più volte ribadito che le disposizioni costituzionali contrarie al diritto internazionale vanno applicate se sono posteriori alla disposizione di diritto internazionale e all’articolo 190 Cost. e se sono direttamente applicabili22.
Spesso le disposizioni costituzionali devono tuttavia essere attuate nel testo di legge. In tal caso il legislatore tenta di applicare in modo conforme al diritto internazionale le disposizioni che pongono problemi di compatibilità con il diritto internazionale23. Questa soluzione comporta tuttavia il rischio che non tutti gli obiettivi dell’iniziativa possano essere realizzati, deludendo così le aspettative dei cittadini che hanno accettato l’iniziativa. Ad ogni modo, tale soluzione è attuabile soltanto fintanto che il progetto di legge è conforme al senso della norma costituzionale. Ne consegue che il nuovo diritto costituzionale è (in parte) contrario al diritto internazionale vigente e la Svizzera si trova nella difficile situazione di dover scegliere tra la violazione degli impegni internazionali assunti nel rispetto dei diritti di partecipazione di Parlamento, Popolo e Cantoni e la rinuncia all’applicazione del diritto costituzionale vigente. In quanto Stato di piccole dimensioni, la Svizzera ha un forte interesse a che i rapporti internazionali si fondino sul diritto e non sul potere. Il nostro Paese si sforza pertanto di rispettare i suoi impegni internazionali in modo da poter contare sul fatto che anche i suoi partner internazionali adempiano i loro obblighi. Una possibile soluzione per evitare la violazione del diritto internazionale è la denuncia del pertinente trattato internazionale. Va tuttavia osservato che non tutti i trattati internazionali possono essere denunciati perché o non prevedono la denuncia o questa sarebbe contraria agli interessi della Svizzera per motivi politici importanti24.
Sono infine ipotizzabili disposizioni costituzionali che non possono assolutamente essere interpretate in modo conforme al diritto internazionale. Ciò è il caso se il nuovo diritto costituzionale, accettato dal Popolo e dai Cantoni, è manifestamente contrario al diritto internazionale vigente. Le regole di diritto generale per i conflitti tra norme dello stesso rango (lex posterior, lex specialis) non sono d’aiuto poiché ne risulta la mancata applicazione o della disposizione costituzionale o di quella del diritto internazionale. Occorre pertanto trovare soluzioni che impediscano sul nascere tali conflitti di norme (cfr. n. 1.2.1 e 1.3.1).
22 Rapporto, n. 9.3.3 e Rapporto complementare, n. 5.4. Cfr. a titolo illustrativo anche le sentenze del Tribunale federale 2C_828/2011, 2C_926/2011 e 2C_162/2012 del
12 ott. 2012 (manca ancora la motivazione scritta della sentenza), secondo cui le disposizioni di cui all’art. 121 cpv. 3–6 Cost. introdotte dall’«Iniziativa espulsione» non sono direttamente applicabili.
23 Per altre indicazioni ed esempi cfr. Rapporto, n. 8.7.2.
24 Rapporto, n. 8.7.2 con ulteriori indicazioni.