Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
sone. Secondo gli articoli 3 delle quattro Convenzioni di Ginevra del 19499 sono vietati «in ogni tempo e luogo»: le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; la cattura di ostaggi; gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
Inoltre, il Consiglio federale ha più volte ribadito10 che fanno parte delle «disposizioni cogenti del diritto internazionale» anche le garanzie della Convenzione del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) intangibili anche in stato di necessità, indicate nell’articolo 15 di tale Convenzione. Si tratta del divieto di privare qualcuno arbitrariamente della vita (art. 2 CEDU), del divieto di tortura (art. 3 CEDU), del divieto di schiavitù, di servitù e di lavoro forzato (art. 4 par. 1 CEDU), del principio nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge, art. 7 CEDU) e del divieto della doppia pena ossia il principio ne bis in idem (art. 4 Prot. n. 7)12.
In singoli casi la prassi delle autorità federali ha altresì riconosciuto il rango di «disposizioni cogenti del diritto internazionale» alle garanzie intangibili anche in stato di necessità del Patto del 16 dicembre 196613 relativo ai diritti politici e civili (Patto II dell’ONU)14. Secondo l’articolo 4 paragrafo 2 di tale patto, un pericolo pubblico eccezionale «non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18». Tale elenco va relativizzato in quanto occorre sempre verificare, mediante interpretazione, in che misura i diritti fondamentali garantiti dal Patto II dell’ONU siano inderogabili anche in stato di necessità15. L’articolo 18 paragrafo 3 del Patto II dell’ONU permette ad esempio di sottoporre a limitazioni la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, la cosiddetta libertà di religione esterna (forum externum)16. Tenendo conto di questa particolarità, i diritti fondamentali garantiti dal Patto II dell’ONU inderogabili anche in stato di necessità sono:
– il diritto alla vita (art. 6 Patto II dell’ONU): secondo questa disposizione (par. 1)
«nessuno può essere arbitrariamente privato della vita». Inoltre la pena di morte è inammissibile, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 4-6;
– i divieti di tortura, di schiavitù e della tratta degli schiavi e il divieto di tenere
qualcuno in servitù (art. 7 e 8 par. 1 e 2 Patto II dell’ONU);
9RS 0.518.12 (per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campa-
gna); RS 0.518.23 (per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare); RS 0.518.42 (trattamento dei prigionieri di guerra); RS 0.518.51 (protezione delle persone civili in tempo di guerra).
10Cfr. Rapporto complementare n. 2.4.1, in fondo e con ulteriori rimandi.
11RS 0.101
12Protocollo n. 7 del 22 nov. 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101.07, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988. L’art. 4 par. 3 Prot. n. 7 sancisce: «Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.»
13 RS 0.103.2
14 Cfr. Rapporto, n. 8.7.1.1 e Rapporto complementare, n. 2.4.1.
15 Cfr. anche Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4a ed., Berna 2008, pag. 45.
16 Cfr. il messaggio del 27 ago. 2008 sull’iniziativa popolare «Contro l’edificazione di minareti», FF 2008 6659 6667.