Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
– il divieto di imprigionare qualcuno per il solo motivo che non è in grado di
adempiere un obbligo contrattuale (arresto per debiti; art. 11 Patto II dell’ONU);
– il principio «nessuna pena senza legge» (art. 15 Patto II dell’ONU);
– il riconoscimento universale della personalità giuridica di ogni individuo (art. 16
Patto II dell’ONU).
– la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 18 Patto II dell’ONU). Non
si può derogare neppure in stato di necessità alla libertà di religione e di credo interna, il cosiddetto forum internum (par. 2): nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
Fino a oggi soltanto un’iniziativa è stata dichiarata nulla e non è stata sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni perché violava le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Nel 1996 l’Assemblea federale ha ritenuto che l’iniziativa popolare «per una politica d’asilo razionale» violasse il cosiddetto principio del non-refoulement (non respingimento), che è parte del diritto internazionale imperativo17. All’epoca non esisteva una regola scritta per dichiarare nulla un’iniziativa. La prassi è stata successivamente codificata nell’articolo 139 capoverso 3 Cost. in occasione della revisione della Costituzione federale. Per salvaguardare nella misura del possibile i diritti popolari è stato sancito come unico limite il diritto internazionale cogente, rinunciando a introdurne altri18. L’Assemblea federale è pertanto molto restia a dichiarare nulla un’iniziativa popolare per la revisione della Costituzione e si sforza di evitare un conflitto di norme adottando un’interpretazione per quanto possibile conforme al diritto internazionale19. In caso di dubbio l’Assemblea federale si pronuncia piuttosto a favore della validità dell’iniziativa, applicando il principio in dubio pro populo.
1.1.3 Iniziative popolari che violano disposizioni non cogenti del diritto internazionale
Le iniziative popolari che rispettano le disposizioni cogenti del diritto internazionale, ma violano quelle non cogenti vanno dichiarate valide e sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni. La netta maggioranza delle norme di diritto internazionale sono disposizioni non cogenti. L’articolo 38 capoverso 1 lettere a-c dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giugno 194520 elenca le fonti del diritto internazionale. La fonte più importante per quantità è costituita dai trattati internazionali, ma gli obblighi internazionali possono risultare anche dal diritto internazionale consuetudinario o dai principi generali del diritto21. Se il Popolo e i Cantoni accettano un’iniziativa popolare che viola norme non cogenti del diritto internazionale, ne risultano problemi di attuazione e di esecuzione rispettivamente per il legislatore e le autorità. A differenza di quanto previsto dall’articolo 49 Cost. per il
17Decreto federale del 14 mar. 1996, FF 1996 I 1157; cfr. anche il messaggio del
22 giu. 1994 con una valutazione dell’iniziativa alla luce del diritto internazionale,
FF 1994 III 1338, 1347–1354.
18Messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale,
FF 1997 I 408.
19Per il metodo dell’interpretazione conforme al diritto internazionale cfr. Rapporto n. 8.5.
20 RS 0.193.501
21 Le fonti giuridiche del diritto internazionale sono illustrate in dettaglio nel Rapporto, n. 4.