Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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• Le imprese di revisione estere devono adempiere le condizioni per
l’abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore (art. 9 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 LSR). Il diritto svizzero prescrive che la maggioranza dei membri del suo organo direttivo o amministrativo supremo (ad esempio, il consiglio di amministrazione in una società anonima) e del suo organo di gestione debba disporre dell’abilitazione corrispondente, che almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione deve possedere l’abilitazione corrispondente, che tutte le persone che dirigono servizi di revisione devono disporre dell’abilitazione corrispondente e che l’impresa di revisione estera deve essere dotata di un adeguato ed efficace sistema interno di garanzia della qualità (cfr. quanto detto in merito all’art. 6 cpv. 1 lett. d D-LSR).
• Le imprese di revisione estere devono garantire il rispetto delle disposizioni
legali (art. 9 cpv. 1 lett. b LSR).
• Le imprese di revisione estere devono inoltre essere sufficientemente assicurate
contro i rischi di responsabilità (art. 9 cpv. 1 lett. c LSR).
Inoltre, un’impresa di revisione con sede all’estero ottiene l’abilitazione solo se è garantito l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione delle imprese di revisione (art. 9 cpv. 2 lett. b AP-LSR in combinato disposto con l’art. 13 seg. LSR). Questo vale soprattutto per lo svolgimento di controlli (art. 16 LSR) e l’accesso ai documenti di lavoro per la revisione dell’impresa o delle imprese operanti sul mercato svizzero dei capitali. Nella prassi questo può creare difficoltà, perché, a seconda delle condizioni giuridiche di riferimento, può darsi che alle imprese di revisione non sia possibile - o lo sia solo a determinate condizioni - consentire l’esecuzione di controlli da parte di autorità estere o trasmettere informazioni a un’autorità di sorveglianza estera. Le relative modalità potranno essere precisate a livello di ordinanza o stabilite caso per caso dall’ASR.
Il diritto vigente prevede, all’articolo 9 capoverso 2 LSR, che l’ASR può concedere l’abilitazione in base a un’abilitazione estera, purché le condizioni della LSR siano adempiute. Questa disposizione è troppo rigida per la prassi, perché l’esperienza insegna che le condizioni di abilitazione non sono identiche nei vari Paesi ma al massimo, come previsto dall’avamprogetto, equivalenti. Di conseguenza, la disposizione in questione viene abrogata a favore della disciplina più flessibile dell’avamprogetto (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LSR).
Art. 16 cpv. 1, 1bise 1ter
In base al diritto vigente, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono sottoposte almeno ogni tre anni a un controllo approfondito da parte dell’ASR (art. 16 cpv. 1 periodo 1 LSR). Il controllo dell’ASR è condotto in funzione dei rischi (art. 8 dell’ordinanza sulla sorveglianza ASR158). Ciò continuerà a essere così se l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale fornisce servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa (art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 lett. c n. 1 AP-LSR).
158 Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 17 marzo 2008 concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS- ASR; RS 221.302.33).