Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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1.4 Complementarità di finanziamento e compiti
L’indicazione, per tutte le candidature al Consiglio nazionale, di un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre, nonché del numero postale d’avviamento, consente di incrementare notevolmente l’efficienza e di guadagnare così parecchio tempo nei momenti di difficoltà. La messa a punto delle infrastrutture necessarie non causa a livello nazionale ulteriori costi di sviluppo.
1.5 Interventi parlamentari
Con la mozione 12.3975, il 19 ottobre 2012 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di presentare un disegno di modifica della legge sui diritti politici che prevedesse termini differenti per il deposito delle firme da parte dei comitati di referendum e d’iniziativa e per l’attestazione di tali firme. Ai Comuni sarebbe inoltre stato impartito un termine entro il quale attestare le firme. La mozione si riallacciava a quanto era accaduto in occasione dei referendum indetti contro le tre convenzioni concernenti l’imposta liberatoria concluse con la Germania65, il Regno Unito66 e l’Austria67.
In ossequio a tale mozione, formulata in termini generici, il nostro Consiglio propone una modifica del diritto vigente che evita il prolungamento dei termini di referendum, prolungamento che potrebbe anche vanificare l’esecuzione di leggi federali urgenti nel rispetto della democrazia e dello Stato di diritto (cfr. n. 1.3.3).
Per dare seguito all’iniziativa parlamentare Joder (11.502) del 23 dicembre 2011 (Votazioni ed elezioni. Riconteggio possibile soltanto in caso di indizi fondati di irregolarità), a cui il 18 ottobre 2012 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito, con il presente progetto vi sottoponiamo una proposta di soluzione, così come auspicato dalla Commissione (cfr. n. 1.3.2 e 1.3.4).
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso
La revisione offre l’opportunità di inserire nell’ingresso la disposizione attributiva di competenza prevista dalla nuova Costituzione federale.
65 FF 2012 7537
66 FF 2012 7557
67 FF 2012 7573