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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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2 Se ai costruttori è accordata una deroga secondo l’articolo 11 del regolamento (CE)

n. 443/200913, l’UFE adegua il calcolo dell’obiettivo per gli importatori delle rispettive marche di automobili.

3 Gli obiettivi adeguati secondo il capoverso 2 non possono essere compensati con altri obiettivi.

4 Il grande importatore che intende computare separatamente una marca di automobili secondo il capoverso 2 deve comunicarlo all’UFE entro il 30 novembre prima dell’inizio dell’anno di riferimento. Per queste automobili, a seconda del numero di automobili immatricolate per la prima volta, viene considerato come grande importatore separato (artt. 21 e 22) o come piccolo importatore separato (art. 23).

Art. 30 Peso a vuoto medio

Entro la fine di aprile dell’anno civile precedente l’anno di riferimento, il DATEC stabilisce il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta nell’anno precedente e lo pubblica nell’allegato 3.

Sezione 4: Procedura e rendicontazione

Art. 31 Procedura per gli importatori

1 Per ogni automobile importata, il grande importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e attestare di averla importata.

2 Il piccolo importatore deve compilare il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) e versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto.

3 Per quanto concerne la fatturazione e l’incasso, l’UFE è competente per i grandi importatori e l’USTRA per i piccoli importatori.

Art. 32 Procedura per i costruttori

1 Dopo aver ottenuto l’approvazione del tipo o aver svolto l’esame singolo, i costruttori di automobili in Svizzera devono trasmettere all’USTRA i dati secondo l’articolo 25 capoverso 1.

2 Per ogni automobile immatricolata per la prima volta, l’UFE stabilisce singolarmente una sanzione sulla base dei dati dell’approvazione del tipo o dell’esame singolo.

3 Prima della prima immatricolazione il costruttore deve versare l’importo della sanzione, ammesso che un tale importo sia dovuto, al servizio competente per l’incasso secondo l’articolo 31 capoverso 3.

13 Cfr. nota all’art. 28 cpv. 1.