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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 46 Impianti non considerati

1 Per stabilire il volume di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non entrano in linea di conto i seguenti impianti:

a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi;

b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali;

2 Per i combustibili utilizzati in questi impianti è dovuto il versamento della tassa sul CO2.

Art. 47 Decisione

L’UFAM, mediante decisione, si pronuncia sulla partecipazione dell’impresa al SSQE e sulla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 46.

Sezione 2: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni

Art. 48 Limite massimo di emissioni nel SSQE

1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per l’insieme delle imprese SSQE conformemente all’allegato 6.

2 Ogni anno, riserva il cinque per cento dei diritti di emissione ai nuovi operatori di mercato e imprese SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità.

Art. 49 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare ogni anni a titolo gratuito a un’impresa SSQE, per ciascun impianto, in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 7. Al riguardo, l’UFAM tiene conto delle prescrizioni dell’Unione europea.

2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione messi a disposizione nel SSQE, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata a ciascuna impresa SSQE.

Art. 50 Vendita all’asta di diritti di emissione

1 I diritti di emissione che non vengono assegnati a titolo gratuito sono periodicamente venduti all’asta dall’UFAM alle imprese SSQE.

2 Per ogni asta, l’UFAM fissa il prezzo minimo e massimo dei diritti di emissione, orientandosi ai prezzi di mercato nell’Unione europea.

3 Alle imprese SSQE con un fabbisogno limitato di diritti di emissione, l’UFAM ne assegna una quantità a un prezzo fisso. Il prezzo fisso dipende dall’esito dell’asta.

4 L’UFAM può commissionare le aste a organizzazioni private.