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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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3 Se dalla fattura finale risulta un’eccedenza a favore dell’importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma con un interesse rimuneratorio pari all’ammontare dell’interesse di mora.

Art. 39 Garanzie

1 Se un grande importatore è in ritardo di oltre 30 giorni con il pagamento di un acconto o della fattura finale, l’UFE può decidere che, alla stregua di un piccolo importatore, debba computare singolarmente ogni automobile fino al pagamento completo dei suoi debiti.

2 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi sia a rischio, l’UFE può esigere dall’importatore una garanzia in forma di deposito in denaro, garanzia bancaria o titolo di credito.

Art. 40 Rendicontazione

1 Il DATEC presenta alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e sull’efficacia della sanzione, per la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e ai proventi delle sanzioni.

Sezione 5: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2

Art. 41 Utilizzazione

I proventi della sanzione sono utilizzati per tutti i compiti finanziati secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 200615 concernente il fondo infrastrutturale.

Art. 42 Procedura

1 I versamenti al fondo infrastrutturale avvengono due anni dopo e corrispondono ai proventi annui dell’anno di rilevamento.

2 I proventi annui sono calcolati in base agli introiti al 31 dicembre, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

15 RS 725.13