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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Art. 54 Piano di monitoraggio

1 Al più tardi tre mesi dopo la notifica di cui all’articolo 43 capoverso 2 o dopo l’inoltro della domanda secondo l’articolo 45, l’impresa SSQE sottopone per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio.

2 Il piano di monitoraggio assicura:

a. l’impiego di procedure standardizzate o di altre procedure collaudate per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra;

b. il rilevamento delle emissioni di gas serra più completo, coerente e preciso possibile dal profilo tecnico e dell’esercizio e sostenibile sul piano economico;

c. la misurazione, il calcolo e la documentazione comprensibile e trasparente delle emissioni di gas serra.

3 Il piano di monitoraggio viene modificato se non soddisfa più i requisiti di cui al capoverso 2 o se si impone un adeguamento in seguito a una modifica ai sensi dell’articolo 52.

Art. 55 Rapporto di monitoraggio

1 Ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’impresa SSQE sottopone all’UFAM un rapporto di monitoraggio. Il rapporto documenta:

a. l’evoluzione delle emissioni di gas serra;

b. l’evoluzione delle capacità di produzione e delle potenze termiche installate.

2 L’UFAM può chiedere ulteriori indicazioni.

3 Prima di inoltrare il rapporto di monitoraggio, l’impresa SSQE lo sottopone a proprie spese, per verifica, a un organismo terzo indipendente.

4 Se l’impresa SSQE presenta un rapporto di monitoraggio incompleto o non rispetta i termini stabiliti per l’inoltro, l’UFAM stima le emissioni di gas serra determinanti.

Art. 56 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all’interno di un’impresa

SSQE

L’impresa SSQE notifica senza indugio all’UFAM:

a. qualsiasi cambiamento che può incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;

b. qualsiasi modifica della sua struttura giuridica, in particolare se collegata a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio.

Art. 57 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni controllano se le imprese SSQE ottemperano ai loro obblighi di notifica ai sensi degli articoli 43 capoverso 2 e 56 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.