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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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Art. 51 Certificati di riduzione delle emissioni
1 Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare è calcolato come segue:
a. per gli impianti contemplati nel SSQE già nel periodo 2008-2012: l’11 per cento del quintuplo della media delle emissioni di CO2 annue ammesse in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo;
b. per gli impianti e le emissioni di gas serra rimanenti: il 4,5 per cento delle effettive emissioni di gas serra prodotte nel periodo 2013-2020.
2 Per gli impianti che nel periodo 2013-2020 sono considerati soltanto temporaneamente nel SSQE, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo.
Art. 52 Cambiamenti nell’impresa SSQE
1 La quantità di diritti di emissione da assegnare ogni anno a titolo gratuito e di certificati di riduzione delle emissioni che l’impresa SSQE può consegnare è ricalcolata, con effetto a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, nei seguenti casi:
a. se una modifica materiale in almeno un impianto comporta un potenziamento o una riduzione pari almeno al 10 per cento della capacità di produzione o della potenza termica installata;
b. se l’attività dell’impresa è interrotta in maniera duratura (cessazione totale dell’attività);
c. se l’esercizio di parti essenziali degli impianti è ridotto almeno del 50 per cento (cessazione parziale dell’attività).
2 Entro il 1º giugno, un’impresa SSQE può chiedere di non essere considerata nel SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo se, in seguito a un cambiamento ai sensi del capoverso 1 lettere a o b, essa non soddisfa più i criteri specificati nell’allegato 4.
Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio
Art. 53 Rilevamento dei dati
1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati necessari per il calcolo del limite massimo di emissioni del SSQE e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito alle singole imprese SSQE.
2 L’impresa SSQE è tenuta a collaborare. Se viene meno al suo obbligo di collaborare, non le vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.