Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

solamente dopo che saranno state riportate nel Registro nazionale (v. cap. 4.5) e accreditate sul conto nazionale.

È previsto di aggiornare a scadenze regolari la lista delle esclusioni (allegato 1 numero 1) per aggiungere tipi di progetti che non risponderebbero ai criteri definiti nell’articolo 6 della legge. In effetti, la qualità dei progetti può evolvere e taluni problemi possono emergere soltanto con il tempo, il che esige una valutazione a intervalli regolari dell’evoluzione dei meccanismi. Allo stesso modo, i nuovi approcci attualmente in fase di sviluppo nel quadro della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici potranno essere integrati nell’ordinanza se questi nuovi meccanismi di mercato (approcci settoriali) sono di qualità e ove il loro utilizzo da parte degli Stati è riconosciuto per rispettare gli impegni di riduzione definiti a livello internazionale.

Durante i negoziati in corso su un nuovo accordo internazionale, nel senso di una soluzione transitoria potrebbero venire accettati anche i certificati di riduzione delle emissioni derivanti da progetti o da altri sforzi di riduzione delle emissioni in Paesi terzi. A tale scopo, occorrerebbe concludere un accordo con questi ultimi che fosse compatibile con un eventuale accordo con l’UE per la connessione dei due SSQE e sostenesse lo sviluppo di strumenti multilaterali di riduzione delle emissioni nel quadro della Convenzione quadro dell’ONU sul clima. Una volta concluso un accordo internazionale, saranno probabilmente computabili solamente i certificati derivanti da progetti o da altri sforzi di riduzione delle emissioni realizzati in Paesi che l’hanno ratificato.

1.4 Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 4–14)

La legge sul CO2 prevede, all’articolo 7, attestati per riduzioni volontarie delle emissioni conseguite in Svizzera. Nell’ordinanza si precisa in base a quali requisiti e secondo quale procedura la Confederazione emette un attestato per provvedimenti che, in modo comprovato, portano a riduzioni dei gas serra. Vengono attestati soltanto provvedimenti volontari che non sono già attuati per adempiere a un impegno legale di riduzione delle emissioni. Gli attestati possono in particolare essere impiegati per adempiere all’obbligo di compensazione nelle centrali termiche a combustibili fossili (art. 22 segg. della legge) o negli importatori di carburanti (art. 26 segg. della legge).

Per il momento il Consiglio federale non fa uso della competenza di equiparare questi attestati ai certificati o i diritti di emissione commerciabili su scala internazionale. Equipararli comporterebbe che la normativa del Protocollo di Kyoto venga adeguata o che l’UE permetta ai suoi membri di ammettere tali attestati nello SSQE. La Svizzera non può attuare da sola un’equiparazione di attestati nazionali.

Già oggi esiste una disposizione esecutiva dell’UFAM e dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) per progetti di protezione del clima in Svizzera che si rifà ai requisiti internazionali per progetti di JI e CDM. L’impostazione dell’ordinanza sul CO2 poggia ampiamente sui principi ivi sanciti per garantire l’addizionalità delle riduzioni delle emissioni.

Inoltre, nell’articolo 4 lettera c si introduce il termine «impresa». Questo è rilevante in particolare per le disposizioni riguardanti il SSQE (v. cap. 4) e per l’esenzione dalla tassa sul CO2 (v. cap. 5). Un’impresa ai sensi della presente ordinanza comprende uno o più impianti connessi tecnicamente tra loro e gestiti in un sito di produzione costituente un’entità a sé stante. L’impresa è quindi definita in funzione dell’ubicazione e non va considerata una persona giuridica.

Commenti agli articoli 4–14 Articolo 4 Attestato per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

Per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera, l’UFAM rilascia un attestato, purché soddisfi determinati requisiti. Conformemente alla lettera a, sono esclusi i tipi di progetti elencati nell’allegato 1 numero 2, la cui addizionalità è dubbia e il cui effetto sul CO2 è difficilmente comprovabile. Sono anche esclusi i progetti dagli effetti solamente indiretti, (ricerca sul clima ed evoluzione del clima o informazione e consulenza) o che conseguono riduzioni delle emissioni soltanto temporanee (impiego di sequestro biologico o geologico di CO2, fatta eccezione per prodotti di legno per i quali si persegue una soluzione di categoria). Non sono atti a ottenere attestati neppure tipi di progetti non conciliabili con l’orientamento della Svizzera in materia di politica energetica generale, come l’impiego di energia nucleare o il cambiamento da un agente energetico fossile a un altro, fatta eccezione per il passaggio al gas naturale dei motori delle flotte di veicoli. Per flotte si intende l’insieme dei veicoli attribuiti a un’impresa. L’attribuzione consente un monitoraggio centralizzato e dunque la prova evidente della riduzione delle emissioni. Si può attestare la commercializzazione di carburanti liquidi provenienti da

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