Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
Articolo 7 Decisione in merito all’idoneità del progetto
L’UFAM decide se il progetto può generare attestati basandosi sul rapporto di convalida e con il sostegno dell’UFE. Le stime degli organismi convalidanti hanno carattere di raccomandazione. La decisione si riferisce all’idoneità di principio del progetto e non alla quantità di riduzioni delle emissioni computabili, visibile soltanto dopo l’attuazione del progetto. La decisione dell’UFAM può essere vincolata a condizioni.
In caso di decisione positiva, un progetto viene registrato nella banca dati interna tenuta dall’UFAM. La richiesta e il rapporto di convalida sono pubblicati interamente o parzialmente nel rispetto della protezione dei dati. La pubblicazione consente a cerchie interessate e potenziali richiedenti di prendere visione dei metodi di prova applicati.
Articolo 8 Rapporto di monitoraggio
Il richiedente rileva tutti i dati necessari a verificare la riduzione delle emissioni conseguita. Il rapporto di monitoraggio descrive la procedura nella rilevazione dei dati e i risultati delle misurazioni di un anno civile (cpv. 1).
I costi dell’esame (verifica) del rapporto di monitoraggio da parte di un esperto tecnico indipendente sono a carico del richiedente. L’organismo di verifica controlla se il progetto può essere attuato, in tutti i suoi aspetti, secondo quanto indicato nella richiesta; in particolare le tecnologie, gli impianti, gli equipaggiamenti e gli apparecchi utilizzati per il monitoraggio. L’organismo di controllo allestisce un rapporto di verifica. Quale organismo di controllo non può essere incaricato lo stesso organismo di controllo come per la convalida (cpv. 2).
Il rapporto di monitoraggio per la prima verifica deve essere inoltrato al più tardi due anni dopo la decisione di cui all’articolo 7. Dopo, la distanza tra due verifiche può essere al massimo di tre anni (cpv. 3).
Articolo 9 Decisione in merito al rilascio dell’attestato
Il rapporto di verifica serve all’UFAM quale base per decidere in merito al rilascio dell’attestato e ha carattere di raccomandazione.
Articolo 10 Modiche essenziali del progetto
Se le condizioni quadro di progetti già registrati e dei loro piani di monitoraggio mutassero in maniera essenziale, occorre segnalarlo all’UFAM (cpv. 1). Modifiche essenziali sono il cambio del titolare del progetto e la scelta di mezzi o meccanismi tecnici non previsti nella richiesta. Se con tali cambiamenti mutassero anche i costi d’investimento e d’esercizio, anche ciò deve essere dichiarato.
Se i cambiamenti appurati conformemente al capoverso 1 lo esigessero, l’UFAM può ordinare una nuova convalida del progetto (cpv. 2). Ciò diventa necessario qualora l’organismo di controllo appuri modifiche essenziali conformemente al capoverso 1. Esse sono essenziali se i costi d’investimento e d’esercizio effettivi del progetto divergono nettamente da quelli dichiarati nella richiesta, ovvero se l’ammontare della prestazione di riduzione effettivamente realizzata diverge nettamente da quella stimata nella richiesta. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM elaborerà una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.
Articolo 11 Attestato per gestori di centrali e persone soggette all’obbligo di compensazione
Per i gestori di centrali termiche a combustibili fossili soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 22 della legge sul CO2 e per gli importatori di carburanti fossili soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 26 della legge sul CO2 vi è la possibilità di ricevere un attestato per prestazioni eccedenti il loro obbligo di compensazione. La condizione a tale scopo è che esse soddisfino i requisiti ai sensi dell’articolo 4 della presente ordinanza.
Articolo 12 Attestato per imprese con impegno di riduzione
Un’impresa esentata dalla tassa sul CO2 ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge può ricevere un attestato per riduzioni delle emissioni che superano in modo notevole e duraturo il suo obiettivo di emissione se adempie alle seguenti condizioni: l’impresa si è impegnata per un obiettivo di emissione fissato individualmente o in modo standard ed è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1 lett. a). Inoltre, le effettive emissioni di gas serra delle imprese devono essere state al di sotto del percorso di raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 10 per cento ogni anno per tre anni consecutivi (cpv. 1 lett. b).
13/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060