Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

materie prime rinnovabili, sempre che essi, oltre ai criteri sanciti nell’articolo 4, soddisfino anche i requisiti della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e della pertinente ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti13. Tali condizioni valgono allo stesso modo per carburanti biogeni impiegati nel traffico stradale e nel traffico aereo nazionale.

Conformemente alla lettera b, sono computabili riduzioni delle emissioni di progetti che senza l’incentivo derivante da un attestato non verrebbero realizzati (criterio dell’addizionalità). L’incentivo per attuare un progetto è, di regola, il ricavo dalla vendita dell’attestato, ma può anche essere non monetario. La prova dell’addizionalità comprende quindi in ogni caso sia un’analisi di economicità, sia i documenti giustificativi secondo cui il progetto non corrisponde alla prassi abituale. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.

Si deve poi dimostrare che il progetto proposto corrisponde almeno allo stato della scienza e allo stato della tecnica. Questi due criteri devono garantire che i progetti conseguano un effetto massimo.

Le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti già sostenuti da altri programmi di promozione statali quali il Programma concernente gli edifici o la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC) non sono idonee a ottenere attestati poiché il loro effetto è già attribuito ai relativi programmi.

Secondo la lettera c, un progetto deve avere l’effetto comprovato di una riduzione dei gas serra misurabile fisicamente. La riduzione delle emissioni computabile corrisponde alla differenza tra un ipotetico scenario di riferimento, che si sarebbe verificato senza il rilascio dell’attestato, e le effettive emissioni dopo l’attuazione. La riduzione delle emissioni deve essere plausibile e giustificabile e con quantificata con un metodo standardizzato idoneo. Per progetti di riduzione delle emissioni già computate a un’impresa inclusa nel sistema di scambio di quote di emissioni o a un’impresa con impegno di riduzione non si può rilasciare alcun attestato. A un’impresa sono attribuiti uno o più impianti gestiti in un sito costituente un’entità a sé stante. Le sovraprestazioni di imprese con impegno di riduzione possono per contro essere attestate in una procedura semplificata conformemente alla normativa di cui all’articolo 12.

Conformemente alla lettera d, le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti possono essere attestate soltanto se al momento di presentare la richiesta conformemente all’articolo 6 della presente ordinanza non sia stata ancora avviata l’attuazione del progetto.

Articolo 5 Convalida dei progetti di riduzione delle emissioni pianificati in Svizzera

Conformemente all’articolo 5 capoverso 1, per garantirne la qualità un progetto pianificato deve essere verificato da un esperto tecnico (organismo di controllo convalidante). I costi dell’esame (convalida) sono a carico del richiedente. L’organismo di controllo convalidante redige un rapporto di convalida (cpv. 4). L’UFAM pubblica un elenco degli organismi di controllo accreditati.

Secondo il capoverso 2, nell’ambito della convalida si verifica se il progetto previsto soddisfa le esigenze di cui all’articolo 4 della presente ordinanza. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM e l’UFE elaboreranno una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.

Articolo 6 Domanda di rilascio di un attestato

La domanda di rilascio di un attestato descrive nel dettaglio il progetto, i suoi costi e i suoi proventi (lett. a–c). In particolare, vanno indicati le specifiche esatte delle tecnologie impiegate e i relativi costi d’investimento e d’esercizio.

Il piano di monitoraggio (lett. d) descrive le formule e i parametri alla base dei calcoli sull’attesa riduzione delle emissioni. Le ipotesi devono venire scelte con prudenza. Se per un parametro c’è la scelta tra stime differenti, occorre scegliere quello che porta alla minore prestazione di riduzione. È altresì parte del piano di monitoraggio una descrizione dettagliata di tutti i processi necessari a registrare i dati. L’UFAM mette a disposizione modelli per compilare richieste e impostare piani di monitoraggio.

La lettera e esige dati indicazioni sul finanziamento. Se il progetto viene sostenuto con contributi di incentivazione privati di terzi, occorre dichiararlo quale parte dell’analisi di economicità.

13 RS 641.611.21

12/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060