Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
Obiettivo intermedio nel settore degli edifici:
Il parco edifici svizzero è responsabile di circa il 30 per cento delle emissioni di gas serra nazionali. Affinché si possa raggiungere la limitazione, perseguita dal Consiglio federale, delle emissioni per capite a 1–1,5 tonnellate di CO2eq entro la fine del secolo, il settore degli edifici deve fornire un notevole contributo di riduzione e, a lungo termine, diventare esente da CO2.
Quale primo passo entro il 2020, le emissioni di CO2 prodotte da edifici dovranno calare di almeno il 40 per cento sotto il livello del 1990 (17,1 milioni di tonnellate di CO2) (lett. a), ossia di 6,8 milioni di tonnellate di CO2, di cui circa 1,9 milioni di tonnellate di CO2 vengono raggiunti senza provvedimenti supplementari. Entro il 2020, con la tassa sul CO2 applicata ai combustibili (art. 96 segg.), il Programma concernente gli edifici (art. 106 segg.), gli standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni (art.
16) vanno conseguite ulteriori riduzioni per un volume di 4,9 milioni di tonnellate di CO2.
Obiettivo intermedio nel settore dei trasporti:
Il traffico causa oltre il 30 per cento delle emissioni di gas serra della Svizzera che, oltre al CO2 prodotto da carburanti fossili, comprendono anche metano e protossido di azoto. Rispetto al 1990, le emissioni correlate al traffico sono aumentate di circa l’11 per cento. Senza un’inversione di tendenza, non sarà possibile raggiungere l’obiettivo di riduzione nazionale. Le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le nuove automobili nuove (art. 17 segg.), l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili (art. 89 segg.) e provvedimenti in altri ambiti politici forniscono un contributo in tal senso. Entro il 2015 si punta a una stabilizzazione al livello del 1990 ed entro il 2020 a una riduzione del 10 per cento rispetto al 1990 (lett. b).
Obiettivo intermedio nel settore dell’industria:
Le emissioni industriali comprendono, oltre al CO2 prodotto da combustibili fossili, anche altre fonti d’emissione, come ad esempio le emissioni liberate nell’ambito di vari processi dalla produzione del cemento o dall’industria chimica, nonché emissioni di CO2 ottenute da rifiuti che vengono bruciati negli impianti di incenerimento dei rifiuti industriali o negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Alla lettera c, per il settore dell’industria, che con una quota del 25 per cento è il terzo maggiore generatore di emissioni di gas serra in Svizzera, è stato fissato un obiettivo intermedio di meno 10 per cento entro il 2015 rispetto al 1990 ed entro il 2020 si persegue un obiettivo parziale di meno 15 per cento. Al raggiungimento di questo obiettivo contribuiscono in particolare la possibilità dell’esenzione dalla tassa per le imprese con impegno di riduzione (art. 69 segg.) e il sistema di scambio di quote di emissioni (art. 43 segg.).
1.3 Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 3)
L’ordinanza fissa criteri di qualità per riduzioni di emissioni conseguite all’estero computabili nel quadro della legge. Secondo questi criteri di qualità, le riduzioni conseguite secondo le regole del Protocollo di Kyoto vengono considerate, sempre che non provengano da tipi di progetti e o singoli progetti elencati su una lista di esclusione.
L’articolo 6 della legge sul CO2 impone al Consiglio federale di stabilire requisiti di qualità per le riduzioni di emissioni all’estero. A tale scopo, deve tenere conto del sostegno della Svizzera per realizzare le riduzioni di emissioni, il contributo dei progetti allo sviluppo sostenibile e l’assenza di conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico. Il sostegno della Svizzera per realizzare le riduzioni di emissioni è legato all’addizionalità dei progetti, ossia che le riduzioni di emissioni non avrebbero avuto luogo senza la prospettiva di vendita dei certificati, dunque mediante il finanziamento diretto o indiretto da parte di emittenti che assumono un impegno nel quadro della legge. Per garantire che i progetti forniscano un contributo allo sviluppo sostenibile e che non abbiano conseguenze sociali ed ecologiche negative, taluni tipi di progetti o singoli progetti vengono esclusi nell’allegato 1 numero 1.
Commenti all’articolo 3 Articolo 3 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero e allegato 1
I criteri di qualità definiti nell’ordinanza sono validi per tutti i certificati di riduzione delle emissioni utilizzati dal 2013 nel quadro della legge, indipendentemente dal fattio che servano a rispettare impegni di riduzione (imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni o imprese con impegni di riduzione) o ad adempiere all’obbligo di compensazione (centrali termiche a combustibili fossili) (v. osservazioni preliminari, capitolo 1.4 del presente documento per quanto riguarda l’utilizzo di certificati nel quadro dell’obiettivo di riduzione nazionale). I requisiti di qualità si applicano sia per computare le ri-
9/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060