Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
duzioni delle emissioni agli impegni di riduzione o agli obblighi di compensazione, sia per progetti per i quali l’UFAM rilascia un’autorizzazione, non tuttavia per computare i certificati di riduzione delle emissioni certificati ai fini dell’adempimento di obblighi entro il 31 dicembre 2012.
L’articolo 3 dell’ordinanza definisce le riduzioni di emissioni all’estero autorizzate dal 2013. È autorizzato solamente il computo dei «Certified Emission Reduction» (CER; riduzioni certificate delle emissioni) derivanti dai progetti del meccanismo per lo sviluppo pulito («Clean Development Mechanism»; CDM; articolo 12 del Protocollo di Kyoto) e delle «Emission Reduction Unit» (ERU; unità di riduzione delle emissioni) derivanti dai progetti di attuazione congiunta («Joint Implementation»; JI; articolo 6 del Protocollo di Kyoto). Le riduzioni di emissioni del mercato volontario («voluntary market») non possono essere tenute in considerazione. Non si considerano quali riduzioni delle emissioni realizzate all’estero i diritti di emissione attribuiti ai Paesi industrializzati utilizzati dalle imprese coperte dal SSQE nel quadro di un sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) connesso con l’UE.
Poiché la qualità dei certificati varia a seconda del tipo di progetto, i progetti esclusi dal computo previsto dalla legge vengono designati nell’allegato 1 numero 1 dell’ordinanza (lista di esclusione).
I criteri di qualità devono permettere la connessione dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo ed evitare che certificati non ammessi nell’UE possano essere utilizzati in Svizzera. La lista di esclusioni riprende, da una parte, le esclusioni già in vigore attualmente nell’UE (progetti nucleari; progetti di sequestro biologico di carbonio, ossia agricoltura ed economia forestale; CER/ERU riciclati che sono i certificati già utilizzati nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (SSQE dell’UE) riciclati nel 2010), dall’altra detta lista comprende anche due nuove esclusioni, che l’UE introdurrà dal 2013:
progetti di riduzione delle emisisoni di HFC-23 e di N2O derivanti dalla produzione di acido adipico (progetti molto a buon mercato molto spesso legati a un aumento della produzione allo scopo di generare maggiore riduzione delle emissioni e, dunque, più certificati); e
progetti CDM registrati dopo il 31 dicembre 2012 realizzati in Paesi non facenti parte della categoria dei Paesi in sviluppo meno progrediti («Least Developed Countries», LDC). Sono parimenti esclusi i progetti JI registrati dopo il 31 dicembre 2012. In maniera addizionale a questi criteri, una volta che un accordo globale sarà stato elaborato nel quadro dei negoziati internazionali sul clima, i certificati derivanti dai progetti CDM e JI saranno accettati soltanto se il Paese ospitante avrà ratificato l’accordo. Tale accordo, da applicarsi a tutti gli Stati Parte, deve essere elaborato entro la fine del 2015 ed entrare in vigore al più tardi nel 2020, come deciso alla Conferenza dell’ONU sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011.
Queste condizioni non sono molto ambiziose, considerati i criteri di qualità precisi che il Parlamento ha introdotto nell’articolo 6 della legge. Per tale ragione, la lista è completata da tre esclusioni supplementari per garantire al meglio che le riduzioni di emissioni all’estero saranno davvero addizionate e consentiranno di rafforzare i benefici collaterali positivi per lo sviluppo sostenibile nei Paesi ospitanti i progetti e di ridurre le conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico. Considerata la relativamente piccola quantità di certificati che la Svizzera utilizzerà rispetto alla domanda globale, ci si aspetta che le imprese svizzere non siano significativamente svantaggiate rispetto alle imprese europee. Si tratta di escludere i certificati derivanti da:
progetti di sequestro biologico del carbonio a causa dei rischi concernenti la continuità delle riduzioni delle emissioni, che non è disciplinata da una responsabilità di compensazione delle fughe sul medio/lungo termine;
grandi progetti idraulici con oltre 20 megawatt potenza installata la cui addizionalità è molto spesso compromessa e che sono legati ad aumenti di emissioni di metano e molto di frequente a importanti spostamenti di popolazioni;
tipi di progetti che impiegano energie diverse da quelle rinnovabili o che non migliorano l’efficienza energetica per gli utilizzatori finali. Questa categoria include specialmente le centrali a carbone, progetti di efficienza energetica implicanti un utilizzo crescente di combustibili fossili e un aumento netto delle emissioni.
Per finire, altri progetti specifici possono essere esclusi in caso di violazioni dei diritti umani, di gravi conseguenze ecologiche o sociali direttamente legate a un progetto o di contraddizione con la politica estera e di sviluppo della Svizzera (p. es. sanzioni verso uno Stato che ospita progetti).
Il controllo della qualità dei certificati e dei limiti quantitativi da parte dell’UFAM si rifà ai criteri e alle esclusioni in vigore al momento del computo. Le riduzioni di emissioni potranno essere computate
10/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060