Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato:

L’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato si calcola in sostanza secondo la medesima sistematica e vi si applicherebbe anche il fattore di correzione appena illustrato (diversamente dal SSQE dell’UE23). Poiché tuttavia per i nuovi impianti non vi sono dati sulle attività storici, diversamente dagli impianti esistenti l’assegnazione sarà calcolata con l’ausilio della capacità e di un presunto tasso di utilizzazione. Quanto all’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato, occorre inoltre notare che per loro è disponibile soltanto una quantità limitata di diritti di emissione (5 per cento del limite massimo di emissioni nel SSQE). Se dovesse essere esaurita, non può venire assegnato a titolo gratuito alcun ulteriore diritto di emissione. Se si delinea che la riserva viene consumata, l’UFAM esaminerà l’introduzione di liste d’attesa.

Parametri di riferimento per settori con intercambiabilità tra combustibili e corrente elettrica:

Taluni processi di produzione possono venire alimentati sia con combustibili, sia con energia elettrica. Nell’UE, nel determinare parametri di riferimento specifici, si è quindi tenuto conto anche delle emissioni (indirette) dell’energia elettrica utilizzata, applicando per quest’ultima, conformemente al mix di energia elettrica europeo, un valore di 0,465 tonnellate di CO2 per MWh. Poiché, tuttavia, per le emissioni causate dalla produzione di elettricità non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito, nell’applicare questi parametri di riferimento tali emissioni (indirette) devono essere tolte dal calcolo. Poiché il SSQE della Svizzera poggia sui parametri di riferimento dell’UE, occorre procedere all’assegnazione dei diritti di emissione secondo la medesima logica. Se si applicasse il valore di CO2 inferiore del mix di energia elettrica della Svizzera, contrariamente alle norme SSQE ciò significherebbe, di fatto, un’assegnazione a titolo gratuito per l’energia elettrica, in contraddizione con l’allegato 7 numero 1 capoverso 5. È possibile trarre dai documenti rilevanti dell’UE quali dei parametri di riferimento elencati sono interessati da tale normativa.24

Assegnazione a titolo gratuito per flussi di calore che vanno oltre i limiti di sistema dell’impresa:

Per il calore misurabile fornito da un’impresa SSQE ad altre imprese e a utenze private, ha luogo un’assegnazione a titolo gratuito (di solito, conformemente all’applicazione del parametro di riferimento relativo al calore). Si utilizzano i fattori di adeguamento di cui all’allegato 7 numero 2, a meno che, per singole forniture di calore, l’impresa SSQE possa comprovare che l’impresa che fruisce del calore appartiene a un settore o a un sottosettore, per il quale si presume un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Di regola, i diritti di emissione per queste forniture di calore vengono assegnati all’impresa SSQE che lo fornisce. Se tuttavia il calore misurabile viene fornito direttamente a un impianto di un’altra impresa SSQE (attraverso una condotta diretta o sulla base di un contratto di fornitura diretto), i diritti di emissione vengono assegnati al fruitore del calore.

Per il calore misurabile di cui ci si fornisce a partire da un impianto esterno al SSQE, non vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Se il calore viene utilizzato in un processo coperto da un parametro di riferimento relativo al prodotto, la relativa assegnazione a titolo gratuito viene ridotta dell’importazione di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore.

Articolo 50 Vendita all’asta di diritti di emissione

I diritti di emissione che non sono stati assegnati a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 49, vengono venduti all’asta (cpv. 1). L’UFAM, o un’organizzazione da esso incaricata, funge da banditore d’asta e mette a disposizione una piattaforma per le vendite all’asta, badando a mantenere le pratiche amministrative il più possibile semplici e convenienti. Le vendite si svolgono più volte all’anno.

23 Nel SSQE dell’UE, l’assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato non è soggetta al fattore di correzione intersettoriale, applicato agli impianti esistenti, bensì a un percorso di abbattimento lineare di –1,74 % all’anno partendo dalla quantità di assegnazione a titolo gratuito nel 2013. Nel SSQE della Svizzera questo trattamento differente non è previsto poiché potrebbe portare a distorsioni tra impianti esistenti e impianti nuovi.

24 Cfr. l’Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011 , che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE. 23/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060