Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Dopo essersi registrate dal banditore, tutte le imprese SSQE possono partecipare alle vendite all’asta. Devono fissare la quantità di diritti di emissione desiderata per prezzo e indicarlo al banditore. La procedura d’asta può ad esempio svolgersi in base a un prezzo unitario con una tornata di offerenti per vendita. Le offerte verrebbero addizionate partendo dal prezzo di offerta massimo per un diritto di emissione finché la quantità richiesta corrispondesse a quella disponibile o la superasse. L’ultima offerta che entra addizionando corrisponderebbe al prezzo d’aggiudicazione. Le offerte che dovessero superare tale prezzo sarebbero vincenti e riceverebbero la quantità ordinata di diritti di emissione al prezzo d’aggiudicazione. Quelle inferiori a tale prezzo rimarrebbero a mani vuote in questa tornata di vendita all’asta.

Finché non sarà garantito un accesso al mercato dell’UE, dotato di più liquidità, collegando il SSQE svizzero a quello europeo, vanno impedite posizioni dominanti sul mercato. Per tale motivo, da un lato, per ogni vendita all’asta si fissa un limite massimo e minimo di prezzo (cpv. 2). Il prezzo minimo garantisce che sul mercato vige un’indicazione di prezzo minima importante dal profilo della politica ambientale. Il prezzo massimo, che si rifà ai prezzi di mercato dell’UE, è atto a prevenire il posizionamento peggiore delle imprese svizzere rispetto alla concorrenza europea. In caso di connessione con il SSQE dell’UE, questa disposizione dell’ordinanza verrebbe abrogata.

Dall’altro, si agevola l’accesso a piccole imprese SSQE riservando una parte della quantità di diritti di emissione da vendere all’asta per una procedura non competitiva (cpv. 3). Ogni impresa SSQE può parteciparvi e chiedere una quantità limitata di diritti di emissione in un libro di ordinazioni chiuso. Il prezzo da pagare viene stabilito nella vendita all’asta dei rimanenti diritti di emissione. Facendo un’offerta nella procedura non competitiva, l’offerente accetta il prezzo individuato nella vendita all’asta. Se non tutti i diritti di emissione previsti per detta procedura vengono assegnati, si vendono all’asta in un secondo tempo.

Terminata la vendita all’asta, si informano i partecipanti sull’esito e si fatturano gli importi da pagare. Una volta pagati, i diritti di emissione vengono trasferiti sul conto dell’offerente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. I proventi delle vendite all’asta confluiscono nella cassa generale della Confederazione.

Il banditore d’asta osserva costantemente il comportamento degli offerenti. Appena vi sono segnali che esso punta a una distorsione del prezzo d’aggiudicazione, può adottare contromisure.

Articolo 51 Certificati di riduzione delle emissioni

Per coprire le loro emissioni di gas serra, le imprese SSQE possono utilizzare in misura illimitata diritti di emissione ed entro certi limiti certificati di riduzione delle emissioni. Ciò garantisce loro una maggiore flessibilità nel raggiungere l’obiettivo e le pone su un piano di parità di diritto rispetto a quelle integrate nel SSQE dell’UE.

Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo negli anni 2013–2020 corrisponde in sostanza all’11 per cento dei diritti di emissione assegnati tra il 2008 e il 2012 (primo periodo d’impegno), dedotti i certificati di riduzione delle emissioni utilizzati nel primo periodo d’impegno (cpv. 1 lett. a). Per le imprese non esentate sull’intero arco di tempo 2008–2012, si individua la quota massima ammessa sulla base della quantità quintuplicata del valore mediano annuo. Un’impresa esentata ad esempio solamente dal 2010, doveva così rispettare un obiettivo di emissione di CO2 soltanto per il triennio 2010–2012. Questa quantità di diritti di emissione assegnati va divisa per tre e poi estrapolata per il quinquennio 2008–2012 e moltiplicata per cinque.

Alle imprese SSQE che nel primo periodo d’impegno non hanno utilizzato alcun certificato di riduzione delle emissioni (o ne hanno utilizzati pochi) e hanno raggiunto i loro obiettivi con propri provvedimenti di riduzione, in futuro spetterà così un contingente maggiore. Altre imprese possono ricuperare nel secondo periodo il proprio potenziale di riduzione non esaurito nel primo periodo.

Le imprese SSQE con impianti ed emissioni di gas serra che nel primo periodo d’impegno non erano integrate nel sistema di scambio di quote di emissioni, possono utilizzare certificati di riduzione delle emissioni pari al 4,5 per cento delle effettive emissioni nel secondo periodo d’impegno 2013–2020 (lett. b). Se un’impresa installa nuove capacità, anche per queste si applica il limite del 4,5 per cento. Poiché per gli impianti e i gas serra appena inclusi nel SSQE CH nel primo periodo d’impegno non sono stati assegnati diritti di emissione, il limite si misura sulle effettive emissioni di gas serra del se-

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