Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Riduzione della quota di attività Correzione rispetto all’assegnazione originale da -50 % a -75 % -50 %

da -75 % a -90 % -75 %

oltre -90 % -100 % (nessuna assegnazione)

In caso di chiusura dell’impresa (interruzione duratura di tutti gli impianti), dall’anno seguente non vengono più assegnati diritti di emissione (cpv. 1 lett. b).

Se dopo la cessazione totale dell’attività o riduzioni sostanziali della capacità si rimane al di sotto della soglia per il SSQE obbligatorio, entro il 1° giugno l’impresa può chiedere l’esclusione dal SSQE dall’anno seguente (cpv. 2).

4.3 Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio Articolo 53 Rilevamento dei dati

Per calcolare il limite massimo di emissioni nel SSQE della Svizzera e le assegnazioni a titolo gratuito, le imprese devono in sostanza mettere a disposizione i seguenti dati:

1) indicazioni sull’impresa, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte;

2) dati riguardanti emissioni, in particolare emissioni non ancora rilevate nell’attuale sistema;

3) dati riguardanti le quantità prodotte, il consumo di calore e il consumo di combustibile.

Conformemente al capoverso 1, l’UFAM può incaricare un servizio indipendente competente di rilevare questi dati. Conformemente al capoverso 2, le imprese sono soggette a un obbligo di collaborazione. Se dovesse violarlo, l’impresa perde il suo diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione.

L’UFAM o il servizio da esso incaricato verifica l’esattezza dei dati forniti dalle imprese. Il calcolo dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 49 e il calcolo del limite massimo di emissioni («cap») poggiano su questi dati.

I dati, i piani di monitoraggio e i rapporti di monitoraggio vengono memorizzati nella banca dati gestita per l’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa sul CO2 (v. commenti all’art. 83).

Articolo 54 Piano di monitoraggio

Fino al 1° giugno 2013 (SSQE obbligatorio) o fino al 1° settembre 2013 («opt-in») le imprese SSQE devono sottoporre all’UFAM, per approvazione, un piano di monitoraggio (cpv.1) nel quale mostrare come vengono misurate o calcolate e documentate le emissioni di gas serra annuali (cpv. 2). L’UFAM metterà a disposizione modelli per impostare il piano di monitoraggio. Le imprese vengono sostenute dall’UFAM o dai terzi incaricati del rilevamento dei dati ai sensi dell’articolo 53.

Per le emissioni di CO2 legate al consumo di energia i requisiti di monitoraggio si rifaranno all’attuale prassi in materia. Per i combustibili regolari vanno utilizzati i fattori di emissione standard dell’UFAM. Per i combustibili ottenuti da rifiuti non commerciali, la cui composizione spesse varia, le emissioni fossili devono essere misurate o calcolate sulla base di procedure standardizzate o consolidate. Lo stesso vale per le emissioni da processi a scopi non energetici. Le emissioni vanno determinate nel modo più esatto possibile. La prassi d’esecuzione si rifarà a quella dell’UE. Per questioni risultanti dall’esecuzione, l’UFAM elaborerà una disposizione esecutiva.

Le imprese SSQE incluse soltanto in un secondo tempo nel sistema di scambio di quote di emissioni devono sottoporre il piano al più tardi tre mesi dopo l’inclusione (cpv. 1).

Piani di monitoraggio già approvati devono essere adeguati e approvati di nuovo se non soddisfano più i requisiti o se una modifica diventa necessaria in seguito a modifiche (cpv. 3).

Articolo 55 Rapporto di monitoraggio

Basandosi sul piano di monitoraggio, dal 2014 e in seguito ogni anno al più tardi entro il 31 marzo le imprese SSQE devono sottoporre all’UFAM un rapporto di monitoraggio (cpv. 1). Da esso risulta, tra l’altro, qual è stata l’evoluzione delle emissioni di gas serra, delle capacità di produzione e delle potenze termiche dei suoi impianti. L’impresa SSQE deve assicurarsi che prima di sottoporre il rapporto

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